Il Comune di Realmonte in difesa della Scala dei Turchi: “Non potrà essere realizzato un ulteriore stabilimento balneare”. E’ questo l’effetto di una sentenza del Tar Palermo. Nel 2019, la società A.M. sas richiedeva al Comune di Realmonte il permesso di costruire, lungo la spiaggia limitrofa alla Scala dei Turchi, uno stabilimento balneare. Al fine di contestare il rilascio del permesso, interveniva nel relativo procedimento amministrativo la società P.G.M., già titolare di uno stabilimento balneare limitrofo all’area in cui si sarebbe dovuto realizzare il nuovo stabilimento, rilevando la violazione delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza di Agrigento in ordine al rispetto di una distanza minima pari a 100 metri dagli altri stabilimenti balneari. Pertanto, a fronte delle criticità emerse nella relativa istruttoria, il Comune di Realmonte rigettava la richiesta di permesso di costruire presentata dalla A.M. sas, la quale proponeva un ricorso innanzi al Tar Palermo. Al fine di resistere a tale azione, si costituivano in giudizio il Comune di Realmonte, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, e la società P.G.M., con il patrocinio dell’avvocato Vincenzo Airò, entrambi chiedendo il rigetto del ricorso. Nel giudizio, l’avvocato Rubino rilevava la legittimità del provvedimento di diniego adottato dal Comune di Realmente, evidenziando che il progetto in questione non avrebbe potuto essere assentito in quanto il chiosco sarebbe stato realizzato ad una distanza inferiore ai 100 metri rispetto al preesistente stabilimento della P.G.M. e ciò in violazione delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza di Agrigento. Quest’ultima, invero, in più occasioni ha ribadito che la limitazione della distanza dei 100 metri tra le strutture volte alla diretta fruizione del mare, “indipendentemente dall’appartenenza al suolo demaniale o ai privati, è finalizzata a contenere la proliferazione di tali manufatti in area di particolare pregio paesaggistico quale nel caso in specie è la Scala dei Turchi”. Inoltre, l’avvocato Rubino evidenziava l’intervenuta decadenza del titolo concessorio, in quanto la società A.M. sas non aveva presentato entro i termini la richiesta di proroga e la circostanza che l’ASP di Agrigento, in ragione di una variazione all’originario progetto, aveva sospeso l’efficacia del parere igienico sanitario rilasciato in precedenza. Nelle more del giudizio, nel novembre nel 2024, la società ricorrente, anche in ragione delle difese esperite dalle parti resistenti, desisteva dall’azione proposta e, conseguentemente, con sentenza del 30 dicembre 2024, Il Tar -Palermo ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto. Per effetto della sentenza, nel rispetto delle determinazioni assunte dal Comune di Realmonte e delle prescrizioni della Soprintendenza, non potrà dunque essere edificato un altro stabilimento balneare nella rinomata Scala dei Turchi, che, come è noto, è stata riconosciuta come patrimonio Unesco per preservare il suo unico paesaggio naturale e la sua biodiversità.
Il Comune di Realmonte in difesa della Scala dei Turchi: “No a nuovo stabilimento balneare”
Sab, 04/01/2025 - 10:01
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