(Adnkronos) – Autodeterminazione del minore e sua autonomia in ambito familiare, sanitario e negoziale. Di questo si è discusso venerdì 12 giugno all'università Bicocca di Milano in una lezione organizzata dal professor Giovanni Iorio, esperto in diritto di famiglia, a cui ha partecipato il giudice Alessandra Gatto, già magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta e attualmente magistrato presso il Tribunale di Spoleto, dove svolge funzioni penali, occupandosi anche di reati relativi alle fasce deboli. "Tutte le questioni trattate da un giudice relative al minore sono delicate e complesse, quindi è importante per il magistrato prestare grande attenzione nei suoi confronti", dice il giudice Gatto, evidenziando in particolare la centralità dell'ascolto, un "momento molto importante, in cui il giudice deve tener conto dell'opinione del minore e assicurargli serenità". Il tema della tutela della personalità e della libertà del minore di autodeterminarsi sono argomenti che "toccano questioni fondamentali, perché attengono gli uomini e le donne del futuro. Tutte le problematiche che nascono dal diritto di famiglia minorile hanno un impatto decisivo nella nostra società", ha evidenziato il professor Iorio. Nel corso del dibattito con gli studenti del dottorato in 'Scienze giuridiche – autonomia privata, persone, tutele', anche attraverso la testimonianza delle esperienze professionali del giudice Gatto, sono emersi alcuni ambiti su cui il legislatore italiano potrebbe intervenire, per disciplinare meglio il principio dell'autodeterminazione del minore. "I giovani sono più consapevoli e hanno strumenti maggiori e migliori rispetto a quelli che si avevano una volta, quindi forse dovrebbero essere maggiormente valorizzati nella loro capacità decisionale, almeno su aspetti fondamentali della loro vita", ha evidenziato il professor Iorio. Il primo ambito è quello sanitario. La legge attualmente prevede che "sia il rappresentante del minore a esprimere il consenso o a rifiutare il trattamento sanitario, tenuto conto della volontà del minore", quindi "il legislatore ha in qualche modo voluto dare valore all'opinione del minore", ha spiegato il magistrato. Tuttavia, se si pensa "al grande minore, quello maturo e capace di autodeterminarsi, ci si può domandare se non possa esprimere direttamente il consenso a un trattamento sanitario". A partire da quale età? "Il legislatore in questo caso dovrebbe tener conto dell'intero sistema normativo e di tutte le norme che valorizzano l'autodeterminazione del minore", ha risposto la dottoressa Gatto, ricordando che in Italia "a 14 anni il minore, se aveva la capacità di intendere e di volere al momento del fatto, diventa imputabile". Sempre al raggiungimento del 14esimo anno di età "può chiedere la nomina di un curatore e può esprimere l'assenso a essere riconosciuto dal proprio genitore", mentre a "a 16 anni il minore può riconoscere il proprio figlio e lo può riconoscere anche se di età inferiore, laddove vi sia l'autorizzazione di un giudice, che deve accertare l'interesse del figlio e quindi a decidere sulla base di tutte le circostanze". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
di Redazione 3
Lun, 25/11/2024 - 16:27