Ha preso a schiaffi la figlia, allora 12enne, fino a farle venire un occhio nero e, come sostenuto dalla Procura di Roma, una ferita al labbro.
Il motivo? Aveva pizzicato la giovane mentre inviava foto osé a un ragazzo di 19 anni su Instagram. Per i giudici, però, questo singolo episodio non è punibile poiché la donna, di 42 anni, che è stata condannata a un anno e sette mesi per maltrattamenti, ha agito nell’esercizio di un diritto e nell’adempimento di un dovere.
Le motivazioni del Tribunale
Come scrive il Corriere della Sera, per il Tribunale di Roma infatti “una volta sorpresa la figlia, la signora ha indubbiamente ritenuto di esercitare quel potere/dovere di educazione e correzione dei figli che deve essere riconosciuto in capo a ciascun genitore”.
La figlia ha giustificato la madre in quell’episodio
Inoltre la figlia, oggi maggiorenne, durante il processo per maltrattamenti a carico della madre “ha giustificato la donna riguardo allo schiaffo, dimostrando un alto grado di maturità”. “Forse vedere una figlia sbagliare in quelle condizioni(…) non lo so, mi metterei anch’io nei suoipanni”, ha osservato la ragazza, oggi maggiorenne, aggiungendo che “la madre era stata pesante”. La ragazza, che più volte ha detto di voler bene alla donna, per quell’episodio ha riportato un occhio nero e per una settimana non era a scuola.
La condanna per maltrattamenti
La madre, in aula, ha affermato che dopo quella scoperta, le è stato difficile gestire il rapporto con figlia: era il 2016. La donna, che era rimasta sola in casa con altri due figli (il marito se ne era andato) e con la madre di lei che viveva con loro, seppure impegnandosi per far quadrare i conti, si abbandonava a gesti violenti e per questo è stata condannata per maltrattamenti ai danni della figlia ma anche della nonna materna.
Il singolo episodio non può essere punibile
Per i giudici però il singolo episodio di violenza ai danni della figlia che inviava foto osé su Instagram non può essere ricompreso nei maltrattamenti. Al limite, per il Tribunale, avrebbe dovuto essere verificato “se c’è stata proporzionalità tra lo ‘juscorrigendi’, esercitato legittimamente della madre, e un eventuale eccesso colposo”. “La madre ha ecceduto nell’impiego della forza nel redarguire la figlia (…). Tuttavia l’episodio risulta penalmente irrilevante, anche perché manca una querela per lesioni o percosse”. “Gli schiaffi – viene scritto nelle motivazioni della sentenza di condanna – sono stati l’elemento scatenante la condotta aggressiva, violenta e prevaricatrice che ha caratterizzato la convivenza tra la madre, la figlia e la nonna materna”.
Come buona regola non si dovrebbe mai condividere:
- passaporto, patente, carta di identità
- biglietti di viaggio
- numero di carta di credito
- geolocalizzazione
- indirizzo (casa, scuola, vacanza etc)
- foto di viaggi in tempo reale
- documenti riguardanti il lavoro
- dettagli sulle nostre abitudini
Il rischio, comunque, è valido anche quando si tratta di foto in atteggiamenti non inadeguati, ma che comunque ritraggono i minori. E’ necessario, dunque, far capire ai bambini e agli adolescenti che hanno un accesso personale ai social che per pubblicare le foto dei bambini e degli adolescenti vi deve essere il consenso da parte dei genitori degli stessi, senza di esso la pubblicazione sarebbe da considerare illecita.
Gli esperti spiegano che una delle norme da seguire è la Legge sul diritto d’autore (art. 96, Legge n. 633/1941) – nata diversi anni prima di Internet, ma che sembra essere comunque applicabile – che dispone, per qualsiasi età, che “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”. Ad oggi, una foto o un video equivalgono ad un ritratto, specialmente quando in questi mezzi multimediali moderni viene riconosciuta l’identità della persona.
a normativa europea pare lasci un ampio margine di applicabilità e in Italia questo limite di legge è stato fissato al compimento dei 14 anni di età (art 2 quinquies, D. Lgs. n. 101/2018, “Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione”).
Il minore che ha compiuto 14 anni potrà condividere le sue immagini sui social, dopo aver espresso il suo consenso al trattamento delle informazioni personali sulla piattaforma dell’account che intende aprire ed utilizzare (Facebook, Instagram, TikTok, etc). Al di sotto di quell’età ogni contenuto pubblicato che ritrae il minore è invece subordinato al consenso dei suoi genitori.