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San Cataldo. Costi di sanzioni per difformità edilizia: per il Tar vanno riferiti al momento dell’abuso e non a periodo successivo

Redazione 1

San Cataldo. Costi di sanzioni per difformità edilizia: per il Tar vanno riferiti al momento dell’abuso e non a periodo successivo

Gio, 16/03/2023 - 23:43

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Difformità edilizie realizzate nel 1971 quantificate in termini di sanzioni nel 2015 con importo più elevato rispetto a quando era stato consumato l'illecito. Il Tar ha invece stabilito che va considerato come riferimento per il costo delle sanzioni il periodo nel quale l'illecito è stato consumato

SAN CATALDO. Nel corso di un sopralluogo eseguito nel giugno del 2013 la Polizia Municipale di San Cataldo accertava difformità edilizie realizzate nel 1976 presso l’abitazione della sig.ra R.G.M. rispetto a quanto assentito con Licenza edilizia rilasciata nel 1971 all’originario costruttore. A seguito dell’accertamento scattava la denuncia per reati di abusivismo edilizio, da cui conseguiva l’iscrizione nel registro degli indagati del proprietario dell’immobile. Nel luglio 2014 il G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta disponeva l’archiviazione del procedimento penale.

In considerazione dell’impossibilità di procedere alla rimozione delle opere eseguite in parziale difformità rispetto alla Licenza edilizia senza che venisse compromessa statisticamente la parte dell’immobile regolarmente assentita, il proprietario presentava istanza di fiscalizzazione ai sensi dell’art. 34 del DPR 380/2001. All’esito dell’istruttoria, nell’ottobre 2015 il Comune di San Cataldo quantificava in euro 67.139,20 e in euro 516,00 le sanzioni dovute.

Ritenendo spropositato l’importo preteso dalla P.A., il proprietario, difeso dall’avv. Giuseppe Maria Dacquì, impugnava la determinazione dell’Ufficio tecnico innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, che con sentenza del 24 gennaio scorso ha accolto il ricorso e ha statuito che “in tutti i casi in cui debba farsi applicazione della sanzione sostitutiva di cui all’art. 34, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 la quantificazione è per legge affidata ai parametri di calcolo indicati dai citati articoli 14 e 22 della legge n. 392/1978 e non è nella libera disponibilità del Comune”.

In luogo del preteso importo di euro 1.220,00 al mq, il Comune di San Cataldo adesso dovrà fare riferimento al D.P.R. n. 1018/1978, che fissa per la Sicilia il costo base di produzione per l’anno 1976 in lire 260.000 al metro quadro (pari ad € 134,28). Oltre a rendere giustizia per il caso concreto, la pronuncia del TAR consente di fare chiarezza su un aspetto controverso, vale a dire se la fiscalizzazione debba assumere come riferimento i costi di produzione esistenti al momento dell’abuso o quelli sussistenti al momento dell’applicazione della sanzione.

Pur consapevole delle diverse posizioni giurisprudenziali, il T.A.R. Palermo ha ritenuto di dare seguito al recente orientamento espresso sulla questione dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8170 del 23/09/2022 e ha rilevato che, seppure l’abuso in sé abbia carattere permanente quanto agli effetti, il criterio di calcolo delle sanzioni è ancorato al momento di consumazione dell’illecito.

Il 7 marzo scorso la Giunta municipale di San Cataldo ha deliberato di prestare acquiescenza alla pronuncia del TAR facendo carico agli Uffici comunali di adottare i consequenziali provvedimenti amministrativi al fine di porre rimedio alla determinazione del tutto illegittima adottata dall’allora Dirigente della 3^ Ripartizione, Ing. Paolo Iannello.