Dalla provincia

San Cataldo. Dichiarata inammissibile la domanda: il Comune non dovrà pagare oltre 500 mila euro ad Istituto di Credito

SAN CATALDO. Un noto istituto di credito non può pretendere dal Comune di San Cataldo oltre 500.000,00 euro a seguito di notificazione di cessione dei crediti, perché non dimostra la sussistenza di un rapporto di lavoro attuale tra chi ha conferito l’incarico per il recupero della somma ed il predetto istituto.

E’ l’esito di una vicenda legale che ha avuto inizio nel 2016 quando l’Istituto di credito, specializzato nel factoring e nel recupero crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, acquistava dalla società Enel Sole s.r.l., che opera nel settore dell’illuminazione pubblica, dei crediti vantati nei confronti del Comune di San Cataldo per un ammontare di € 558.032,28. La Banca notificava al Comune gli atti di cessione dei crediti ed insorgeva una controversia in ordine al pagamento.

avv. Fabio Toto

A seguito di apposita domanda giudiziale promossa dalla Banca, la vicenda approdava dinanzi al Tribunale Civile di Caltanissetta, il quale ha stabilito con sentenza che il Comune di San Cataldo, difeso dall’Avv. Fabio Toto, non dovrà pagare € 558.032,28.

Il giudice accogliendo per intero le tesi sostenute dal Comune, ha stabilito che nonostante l’acquisto dei crediti e le notificazioni degli stessi, l’Ente Pubblico nulla deve alla Banca poiché la stessa non è riuscita a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro, ancora in corso, con il suo procuratore speciale.

In particolare, dagli atti e dai documenti forniti dall’istituto di credito non era possibile sostenere che chi aveva conferito il mandato per il recupero del credito fosse ancora dipendente dell’istituto.

“Giusta risulta la decisione adottata dal Tribunale di Caltanissetta, dal momento che era palesemente inammissibile la costituzione in giudizio eseguita dalla Banca attrice – dice l’avvocato Fabio Toto – in quanto l’assenza di prova in ordine ai predetti poteri rappresentativi determina un difetto di rappresentanza dell’istituto di credito, circostanza che impone una pronuncia di inammissibilità della domanda”.

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