In Sicilia c’è tempo fino al 30 novembre per pagare arretrati del bollo auto senza sanzioni o interessi

In Sicilia c’è tempo fino al prossimo 30 novembre per pagare gli arretrati del bollo auto senza sanzioni o interessi. A ricordarlo l’assessorato dell’Economia della Regione Siciliana, nell’ambito delle agevolazioni introdotte dalla legge regionale 16 dello scorso agosto.

Le previsioni dell’articolo 28, infatti, consentono ai cittadini di mettersi in regola evitando i costi accessori per gli omessi o insufficienti pagamenti del bollo scaduti nel periodo 1 gennaio 2016-31 dicembre 2021. Per aderire alla regolarizzazione non è necessaria alcuna istanza, ma è sufficiente effettuare il pagamento della tassa automobilistica regionale entro il 30 novembre 2022, senza sanzioni e interessi, esclusivamente nelle delegazioni Aci e nelle agenzie di pratiche auto, specificando la targa del veicolo e l’anno di imposta che si intende regolarizzare.

Non saranno considerati validi i pagamenti effettuati attraverso canali e modalità diversi da quelli indicati. Le somme dovute a titolo di regolarizzazione agevolata non sono rateizzabili. Possono usufruire della regolarizzazione agevolata i contribuenti interessati, siano essi persone fisiche o giuridiche. La regolarizzazione agevolata riguarda:

le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale già iscritte a ruolo per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 ad esclusione delle somme già versate all’Agente della Riscossione;

le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale per gli anni di imposta 2020 e 2021, per le quali non si sia già provveduto al pagamento tramite i canali di riscossione ordinaria.

Nel caso di adesione alla regolarizzazione agevolata tramite il pagamento entro il 30 novembre 2022 della sola tassa dovuta in relazione agli anni di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 già iscritti a ruolo, la Regione Siciliana comunicherà all’Agente della riscossione il discarico del ruolo.

Sono escluse dalla regolarizzazione agevolata le posizioni relative a: periodi d’imposta con decorrenza successiva al 31 dicembre 2021; rapporti tributari definiti con sentenza passata in giudicato; ruoli affidati all’Agente della riscossione per i quali, alla data di entrata in vigore della norma in questione, siano già state avviate procedure esecutive.

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