Termina dopo oltre due anni lo stato di emergenza deliberato per fronteggiare il Covid il 31 gennaio 2020 e via via prorogato. La scadenza e’ giovedi’ prossimo, 31 marzo: da quel momento salteranno gradualmente le restrizioni attualmente in vigore. Ecco i passaggi principali.
ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO Dal 1 aprile sara’ possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test). Dal 1 maggio l’obbligo di pass verde verra’ eliminato.
OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER PROFESSIONI SANITARIE E LAVORATORI IN SANITA’ Resta fino al 31 dicembre 2022 l’ obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie ei lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
GREEN PASS PER ATTIVITA’ E SERVIZI Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attivita’ e servizi. In particolare, dal 1 aprile cade l’obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all’aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.
SCUOLA Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positivita’. – Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia: in presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attivita’ proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che hanno superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test e’ attestato con autocertificazione.
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale: in presenza di almeno quattro casi di positivita’ tra gli alunni, le attivita’ proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che hanno superato i sei anni di eta’ e’ previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato.
In quest’ultimo caso l’esito negativo del test e’ attestato con autocertificazione. – L’isolamento: gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attivita’ scolastica nella modalita’ di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attestano le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe e’ subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
MASCHERINE Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per: mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita) spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in vendita teatrali, sale da concerto, vendita cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sara’ sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. E resta l’obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.
QUARANTENE E ISOLAMENTO Dal 1 aprile dovra’ rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovra’ applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).