Dal Vallone

Mussomeli, impianto eolico in contrada Sanfrangiore/Polizzello. Il Decreto

MUSSOMELI –E’ questo il decreto integrale del dirigente generale dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell’energia – della Regione Siciliana n.102 dello scorso 10 agosto 2021, di sei pagine, firmata dal Dirigente Generale ing. Antonio Martini e dal dirigente del servizio atch. Natale Frisina che riguarda l’impianto da 975 KWe – Comune di Mussomeli – contrada c.da Sanfrangiore/Polizzello.

Regione siciliana

ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche di cui, rispettivamente al DPR 5/11/1949, n. 1182 e s.m. e al DPR 30/7/1950, n. 878 e s.m.;
VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1/12/1933, n. 1775;
VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m., recante Nuove norme sul procedimento amministrativo;
VISTA la legge 9/1/1991, n. 10 recante Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ed in particolare l’art. 1, comma 4, secondo cui «L’utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini
dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche»;
VISTO il comma 6 dell’art. 69 rubricato Energia da fonti rinnovabili, della L.R. 23/12/2000, n. 32 secondo cui «…la produzione di energia da fonti rinnovabili è considerata di interesse pubblico e di pubblica utilità, anche se non eseguita dai soggetti istituzionalmente competenti»;
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con DPR 28/12/2000, n. 445;
VISTO il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con DPR 8/6/2001, n. 327 e s.m. e, in particolare, l’art. 6, commi 8 e 9 bis e il Titolo III, capo II, rubricato Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche;
VISTA la legge 22/2/2001, n. 36 recante Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
VISTA la legge 1/6/2002, n. 120 concernente Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997;
VISTI gli artt. 95 e seguenti del D.lgs. 1/8/2003, n. 259 e s.m. recante Codice delle comunicazioni elettroniche;
VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m., recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità ed in particolare
l’art. 12 – Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
VISTO il D.lgs. 22/1/2004, n. 42 e s.m., recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13;
VISTA la legge 28/08/2004, n. 239, recante Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
VISTO il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con Deliberazione di Giunta regionale 3/2/2009, n. 1 emanata con DPRS 9/3/2009, pubblicato nella GURS n. 13 del 27/3/2009;
VISTA la legge 23/7/2009 n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in
materia di energia;
VISTA la disposizione Assessoriale posta in calce al rapporto di servizio n. 40389 del 3/10/2009, avente per oggetto Problematiche rete di distribuzione energia elettrica – media tensione;
VISTO il Decreto 10/9/2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m. recante Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ed in particolare gli artt. 5 e 6;
VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m., recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione
della pubblica amministrazione ecc.;


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VISTO il Regolamento recante Norme di attuazione dell’art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11 emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48;
VISTO il documento ENAC del febbraio 2015, denominato Verifica preliminare dei potenziali ostacoli e pericoli per la
navigazione aerea;
VISTA la L.R. 20/9/2015, n. 29 recante Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e
valenze ambientali e paesaggistiche;
VISTO il DPRS n. 26 del 10/10/2017, recante Definizione criteri e individuazione aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, nonché dell’art. 2 del regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5, legge regionale 10
maggio 2010, n. 11, approvato con decreto presidenziale 18 luglio 2012, n. 48, pubblicato nella GURS n. 44 del 20/10/2017;
VISTO l’atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale
dell’Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;
VISTE la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa e la L.R. 7/7/2020, n. 13 recante Disposizioni per l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e per l’accelerazione di interventi infrastrutturali urgenti;
VISTO l’art. 36 della L.R. 22/2/2019, n. 1 rubricato Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi;
VISTA la circolare/direttiva prot. n. 20581 del 13/5/2019, pubblicata nella GURS n. 24 del 24/5/2019 concernente in relazione ai Procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (IAFR);
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, aggiornamento 2020 – 2022 ed in particolare il § 4.12 rubricato Monitoraggio dei rapporti amministrazione / soggetti esterni, pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Dipartimento regionale dell’energia;
VISTO il DDG n. 297 del 29/3/2019 con il quale l’arch. Natale Frisina, dirigente regionale, è stato preposto al Servizio 3 – Autorizzazioni e concessioni (oggi Autorizzazioni) di questo Dipartimento regionale
dell’energia;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 36279 del 21/12/2020 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 3/12/2020, è stato conferito all’ing. Antonio Martini, su proposta dell’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, l’incarico di Dirigente generale del DRE;
VISTO il D.A. n. 47/Gab del 29/12/2020 con il quale l’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità ha approvato il contratto di lavoro dell’ing. Antonio Martini nella qualità di dirigente generale del DRE;
VISTA la nota datata 29/05/2020, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n.21597 del 24/6/2020, con la quale la Energica s.r.l. Società di Ingegneria (di seguito Società), con sede in Caltanissetta (CL), c.da
Niscima-Grotticelle snc cap. 93100, codice fiscale 01790650855, P. IVA 01790650855, ha avanzato istanza finalizzata al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la
costruzione e l’esercizio di un impianto eolico di potenza 975 KWe con colonnine di ricarica per veicoli elettrici, delle relative di opere di rete per la connessione con la rete elettrica di distribuzione Nazionale e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio da realizzarsi nel Comune di Mussomeli (CL), località c.da Sanfrangiore/Polizzello snc Foglio 4 Particelle 75, 76, 50, 81;
VISTA la documentazione necessaria alla procedibilità della pratica ai sensi del dell’art. 4, comma 2 del Regolamento emanato con DPRS n. 48/2012 e del punto 14.4 delle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili su citate, acquisita con l’istanza su citata consistente in:
a) Contratto preliminare per la costituzione di un diritto di superficie e servitù di accesso ed elettrodotto, e
per la vendita di una porzione di terreno su cui posare una cabina elettrica di consegna del 14/03/2019;
b) autocertificazione datata 28/05/2020 con la quale il richiedente assume nei confronti dell’Amministrazione la responsabilità diretta e non trasmissibile, per l’interezza delle fasi di realizzazione ed avvio dell’impianto;
c) ricevuta di pagamento, tramite bonifico bancario del 19/06/2020, del contributo per oneri istruttori di € 149,65;
d) lettera di patronage che attesta i requisiti di capacità organizzativa e finanziaria della Società rilasciata in data 10/09/2020 prot. n. 632 dalla BCC Credito cooperativo “San Giuseppe di Mussomeli” acquisita al
protocollo di questo Dipartimento al n.30080 del 11/9/2020;
VISTA la Comunicazione effettuata dalla Società, ai sensi dell’articolo 52 Ter del D.P.R. n. 327/2001, alla ditta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno del 30/11/2020:


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Orifiamma Antonino, per la particella n. 50 del Foglio 4 N.C.E.U. della Provincia di Caltanissetta territorio del Comune di Mussomeli;
VISTA la nota di indizione della Conferenza di servizi decisoria, da svolgersi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 16/7/2020, n. 76 conv. con modif. dalla L. 11/9/2020, n. 120
e dell’art. 14 bis della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i., di cui alla nota prot. n. 11440 del 07/04/2021;
VISTI i seguenti atti di assenso favorevolmente acquisiti:
• Aeronautica Militare emanato con nota n. 4608 del 28/01/2021 in cui si evidenzia che l’intervento non interferisce con compendi militari dell’A.M. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela e pertanto si esprime parere favorevole;
• Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Servizio VIII Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermia U.R.I.G. manifestato con nota protocollo 31435 del 23/09/2020 in cui non è emersa alcuna interferenza con attività relative a titoli minerari per la ricerca o la coltivazione di Idrocarburi e risorse geotermiche di competenza del Servizio, e successiva nota protocollo 11780 del 09/04/2021 di conferma del suddetto Nulla Osta protocollo 31435 del 23/09/2020;
• Rete Ferroviaria Italiana emanato con nota 2021/0002600 del 09/04/2021 in cui si indica che non
sussistono interferenze con linee ferroviarie in esercizio e si rilascia il Nulla Osta di competenza;
• ANAS s.p.a. manifestato con nota U.0219792 del 12/04/2021 in cui si rappresenta che, constatato che per la realizzazione dell’impianto non sono previste interferenze, né lavorazioni/installazioni da eseguire in fascia di rispetto di strade statali, non è dovuta alcuna espressione di parere da parte di ANAS;
• Comando Marittimo Sicilia manifestato con nota protocollo M_D MSICIL0007565 del 02/04/2021 che esprime, per quanto di competenza e relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, nulla contro alla realizzazione dell’opera in argomento;
• Azienda Sanitaria Provinciale ASP di Caltanissetta manifestato con nota prot. 139 del 23/04/2021 in cui esprime parere igienico sanitario favorevole;
• Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Servizio X Attività Tecniche e Risorse Minerarie manifestato con nota protocollo 10215 del 26/03/2021 in cui si esprime che non è emersa alcuna interferenza con concessioni in esercizio per estrazioni di minerali di prima categoria né con attività estrattive in esercizio di minerali di cava, esprimendo Nulla Osta;
• Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta manifestato con nota prot. n. 8619 del 09/12/2020 e successiva nota prot. n. 4310 del 19/05/2021 in cui rilascia parere favorevole a condizione
che:
1. le attività di scavo e movimentazione del terreno connesse agli interventi di progetto dovranno aver luogo sotto attenta e qualificata sorveglianza di archeologo specializzato abilitato all’archeologia preventiva;
2. il nominativo del personale specializzato incaricato dovrà essere comunicato alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;
3. la ditta dovrà fornire con anticipo la data di inizio dei lavori per permettere l’esercizio della sorveglianza da parte di personale tecnico della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;
4. dovrà essere trasmessa alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta relazione finale con documentazione fotografica;
5. si dovrà realizzare una schermatura della torre eolica mediante piantumazione di piante di media altezza delle essenze autoctone;
6. la pavimentazione delle aree di manovra, parcheggio, strade di accesso ecc. dovrà essere realizzata con terre stabilizzate;
7. le recinzioni dovranno essere realizzate con paletti in ferro e rete metallica di colore verde scuro;
• Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle espresso con nota prot. 8440/RU del 03/05/2021 in cui si rilascia parere favorevole per gli aspetti esclusivamente di carattere fiscale, e quindi nulla osta per la
realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere annesse;
• Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 5 Gestione del Demanio Forestale, Trazzerale ed Usi Civici Unità Operativa 1 – Demanio Trazzerale manifestato con nota prot. 30706 del 27/04/2021 che esprime nulla Osta;
• Snam Rete Gas manifestato nota Prot. DI.SIC/C.CL/205/PAM del 14/05/2021 che rilascia Nulla Osta a condizione che l’interferenza della linea elettrica interrata con l’esistente metanodotto venga risolta con le prescrizioni tecniche e gestionali riportate nel suddetto parere;
• Genio Civile di Caltanissetta manifestato con nota prot. 92827 del 07/06/2021 che esprime subordinato parere favorevole ai sensi dell’articolato del R.D. 1775/1933 – Testo Unico sulle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti;


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VISTA la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria prot. 20372 del 17/6/2021 di cui all’art. 13 del D.L. n. 76/2020 conv. con mod. dalla L. n. 120/2020 del Servizio 3 di questo
Dipartimento dell’Energia;
VISTO l’art. 17 e 18 della legge 21/5/2019 n. 7 il quale prevede che la mancata comunicazione, entro il termine fissato, delle determinazioni da parte delle Amministrazioni/Enti coinvolti nel presente procedimento
autorizzativo, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 dello stesso articolo, equivale ad assenso senza condizioni;
VISTO il piano di dismissione e di messa in pristino dello stato dei luoghi di importo pari a € 15.348,74 trasmesso dalla Società;
VISTA le note con le quali sono stati affidati gli incarichi distintamente all’Ing. Carlisi Giacomo, all’Agr. Spoto Michele, al Geol. Messina Sergio, al dott. Mazza Giuseppe ai sensi dell’art. 36 comma 1 della L.R. 1/2019 e
le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà con le quali, ai sensi dell’art. 36 comma 2 della L.R. 1/2019, si attesta che sono stati effettuati i pagamenti delle spettanze da parte del committente;
VISTO il “Protocollo di legalità” stipulato in data 23/5/2011 tra l’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità, il Ministro dell’Interno, le Prefetture delle Provincie siciliane e Confindustria Sicilia,
pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale dell’energia;
VISTO l’atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016 (prot. DRE n. 22731 del 14/6/2016);
VISTA la ricevuta del versamento della somma di € 181,00 quale tassa di concessione governativa effettuata in data 01/06/2021;
VISTO il “Patto di integrità” sottoscritto dalla Società ai sensi del “Protocollo di legalità” sopra menzionato, che costituisce parte integrante non allegato al presente decreto, con il quale la stessa Società aderisce senza alcuna riserva e condizione al Protocollo su menzionato e si assume formalmente l’obbligo di adempiere a quanto elencato nell’art. 3 del protocollo di legalità medesimo;
VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_CLUTG_Ingresso_0045509_20210722 attraverso consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.3 comma 1 del Decreto legge del 16 luglio 2020 n.76, fino al 30/6/2023, sul sistema delle verifiche antimafia ricorre sempre il caso d’urgenza, conseguente all’emergenza sanitaria
globale del COVID-19, e di conseguenza si procede ai sensi dell’art.92, comma 3, del Decreto legislativo n.159/2011;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 387/2003 e s.m., le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
RITENUTO di poter provvedere al rilascio dell’autorizzazione unica richiesta, nel rispetto del D.R.S. n. 0167_2021 emanato dal Dirigente Responsabile del Servizio 1 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente –
Dipartimento dell’Ambiente che ha escluso il progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 19 comma 8 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm., imponendo 12 condizioni ambientali. In particolare la condizione ambientale n. 6 prescrive che: Relativamente al cavo aereo – tratta P1-P5 di lunghezza pari a 362 m, si richiede che venga previsto l’interramento;
D E C R E T A
Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, la ditta Energica s.r.l. Società di Ingegneria, con sede in Caltanissetta (CL), c.da Niscima-
Grotticelle snc cap. 93100, codice fiscale 01790650855, P. IVA 01790650855 (di seguito Società) ed e- Distribuzione s.p.a., ciascuno per la propria competenza, sono autorizzate ai sensi dell’art. 12, comma 3
del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., alla costruzione e l’esercizio di un impianto eolico di potenza 975 KWe con colonnine di ricarica per veicoli elettrici comprese le opere necessarie per la connessione alla rete
elettrica e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio da realizzarsi nel Comune Mussomeli (CL), località c.da Sanfrangiore/Polizzello snc Foglio 4 Particelle 75, 76, 50, 81.
Art. 2) Le opere per la realizzazione dell’impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso impianto autorizzate con l’art. 1, sono di pubblica utilità,
indifferibili ed urgenti ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 387/2003 e dell’art. 69, comma 6, della L.R. 23/12/2000, n. 32, mentre le relative opere sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti
ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 4, L. n. 10/1991.
Art. 3) L’impianto di che trattasi dovrà essere realizzato, a pena di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 1, in conformità al progetto definitivo rimodulato e rivisitato dalla Società nel rispetto del D.R.S. n. 0167_2021
emanato dal Dirigente Responsabile del Servizio 1 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente,


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Art. 4) Si da atto che l’approvazione del suddetto progetto costituisce l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione per pubblica utilità delle aree necessarie per i servizi ausiliari di impianto e le opere
necessarie alla connessione alla rete elettrica come da piano particellare allegato al progetto medesimo. In tal caso la Società è delegata fin d’ora, ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 9 bis del DPR 8/6/2001, n. 327 e s.m.,
all’espletamento delle attività espropriative non provvedimentali prodromiche al rilascio del decreto di esproprio, ivi compresa la comunicazione da effettuare ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 327/2001 medesimo, ad integrazione del provvedimento autorizzatorio sopra citato con il quale, peraltro, è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera di cui trattasi.
Art. 5) La connessione dell’impianto alla rete elettrica dovrà avvenire conformemente a quanto prescritto dall’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta nella propria relazione tecnico-istruttoria in premessa
indicata. A tale scopo e-Distribuzione s.p.a. dovrà modificare la STMG al fine di prevedere l’interramento della linea come da prescrizione n. 6 del D.R.S. n. 0167_2021 emanato dal Dirigente Responsabile del Servizio 1 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente (Relativamente al cavo aereo – tratta P1-P5 di lunghezza pari a 362 m, si richiede che venga previsto l’interramento).
Art. 6) I lavori, a pena di decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 1, devono avere inizio entro dodici mesi dalla data di emissione del presente decreto ed ultimati entro i successivi due anni. Eventuali proroghe devono essere richieste con istanza in bollo, motivata ed integrata da idonea relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati a firma di tecnico abilitato che asseveri sotto la propria
responsabilità lo stato di avanzamento dei lavori e la conformità degli stessi al progetto definitivo autorizzato con il presente decreto, per le determinazioni di competenza, da adottarsi previa valutazione delle ragioni addotte. le date di avvio e conclusione dei lavori dovranno essere comunicate a questo Dipartimento dell’energia – Servizio 3.
Art. 7) Ai sensi di quanto disposto dal punto 13.1, lett. a) u.p. delle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili in premessa citate, la Società è tenuta, a proprio totale carico, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto per qualsiasi motivo, in base al relativo piano in premessa indicato i cui costi sono stati quantificati in € 15.348,74.
Art. 8) La Società è tenuta, all’atto di avvio dei lavori, alla corresponsione, ai sensi delle suddette Linee guida, di una cauzione a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino mediante fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell’Amministrazione regionale – Dipartimento regionale dell’ambiente, con le modalità dal medesimo Dipartimento previste.
Art. 9) Ultimati i lavori, il direttore dei lavori dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare al comune di Mussomeli (CL) nonché al Dipartimento regionale dell’energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti della presente A.U.
Art. 10) La Società è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 1, al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 11) Restano confermate a carico della Società e di e-Distribuzione s.p.a. le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento o, comunque, invitate a partecipare ma risultate assenti alle conferenze citate in premessa e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative ed amministrative che qui si intendono integralmente richiamate e riportate.
Art. 12) L’autorizzazione di cui all’art. 1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, e viene altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti all’art. 94, comma 1 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m. (Codice Antimafia) ovvero nel caso di violazioni del Protocollo di legalità in premessa meglio specificato
nonché del Patto d’integrità, parte integrante ma non allegato del presente decreto che viene conservato agli atti del DRE.
Art. 13) L’autorizzazione di cui all’art. 1 è soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal presente decreto, in caso di inadempimento degli atti di impegno, nelle fattispecie contemplate dall’art. 67, comma 2 del Codice Antimafia o altri provvedimenti inibitori e, altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati confluiti nel provvedimento di autorizzazione unica, che si intendono integralmente richiamate e riportate nel presente dispositivo.
Art. 14) La Regione Siciliana e le amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell’impianto di cui all’art.
1.
Art. 15) L’eventuale cessione dell’autorizzazione di cui all’art. 1, esclusivamente nell’ambito di trasferimento o conferimento di parte d’azienda così come disciplinati dal codice civile, è soggetta, a pena di decadenza, a


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preventivo nulla osta del DRE, nel rispetto delle vigenti norme amministrative e civilistiche nonché previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte nell’istanza di autorizzazione alla
cessione, non vincolante comunque per l’Amministrazione; è altresì subordinata al suddetto preventivo nulla osta, a pena di decadenza, ogni fattispecie giuridica concernente la titolarità dell’impianto autorizzato con il presente decreto.
Art. 16) Al fine della piena efficacia del presente decreto, la Società è onerata di porre in essere i seguenti adempimenti entro venti giorni dal ricevimento della nota di comunicazione di avvenuta emissione da
parte del DRE – Servizio 3:
– trasmettere al Servizio 3, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società di accettazione delle clausole e condizioni del presente decreto;
– registrare l’impianto nel Portale siciliano dell’energia – REFER, disponibile al seguente link: http://www.catastoenergetico.regione.sicilia.it;
– provvedere alla registrazione del presente decreto in un ufficio ubicato in Sicilia dell’Agenzia delle entrate avendo cura di restituire al Servizio 3 attestazione dell’avvenuta registrazione riportante gli estremi della registrazione stessa;
– comunicare alle amministrazioni e agli enti coinvolti nel procedimento il numero e la data del presente decreto;
– curarne la pubblicazione per estratto nella GURS, dandone comunicazione al Servizio 3;
– comunicare tempestivamente al Servizio 3, per l’avvio degli eventuali adempimenti prodromici di competenza, ogni variazione concernente l’assetto societario ovvero il progetto autorizzato.
Art. 17) Il presente decreto verrà notificato alla Società e pubblicato, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell’art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall’art. 98, comma 6, della L.R.
7/5/2015, n. 9, sul sito internet istituzionale del Dipartimento regionale dell’energia.
Art. 18) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR Sicilia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Regionale,
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

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