MUSSOMELI – E’ fino al prossimo 30 giugno la sospensione temporanea distribuzione dei volantini. Questo lo stralcio dell’Ordinanza sindacale n.8:
IL SINDACO ,premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO la delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 con la quale è stato prorogato al 30/4/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
ORDINA
Per quanto sopra specificato al fine di contenere il contagio sull’intero territorio comunale ed evitare il diffondersi del VIRUS COVID-19 , di sospendere temporaneamente la distribuzione nel territorio comunale di volantini, depliant e altro materiale pubblicitario, fino al 30/06/2021 salvo altre disposizioni;
Confermare, per le restanti previsioni non difformi dalla presente, l’ordinanza n. 20 del 20/05/2016;
AVVERTE
Che i trasgressori della presente ordinanza, attività economiche commissionarie e/o beneficiarie della pubblicità riportata sul volantino, personale reclutato incaricato della distribuzione e/o affissione, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 507/93 e dal D. Lgs. n. 267/2000:
- per le attività economiche e/o agli Organismi non a scopi di lucro “ onlus” commissionari e/o beneficiari della pubblicità, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,00 (euro duecentosei/00) a € 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) oltre al pagamento delle spese necessarie al ripristino dei luoghi, queste ultime in solido al personale addetto alla distribuzione;
- per il personale addetto alla distribuzione e/o all’affissione, la sanzione amministrativa da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre al pagamento delle spese necessarie al ripristino dei luoghi, queste ultime in solido alle aziende committenti.
Per i trasgressori dei suddetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16
della Legge n. 689/91, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della stessa.
DISPONE
Che la presente Ordinanza, diverrà efficace mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, e sul sito internet dell’Ente e ha validità fino al 30/06/2021;
- E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- Che il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricati della effettuazione dei necessari controlli relativi all’esecuzione della presente ordinanza e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori;
INFORMA
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale –TAR Sicilia previa notifica a questa Amministrazione, entro giorni 60 dalla pubblicazione all’ Albo Pretorio, oppure, in alternativa, al Presidente della Regione Sicilia entro giorni 120 dalla pubblicazione all’ Albo Pretorio.
Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata in contrasto con la presente ordinanza”.