VALLELUNGA PRATAMENO- Si insedia stamattina, alle ore 10, presso il palazzo comunale, il Commissario Straordinario, nominato dalla Regione Siciliana, a seguito della decadenza del sindaco, della Giunta e del Consiglio, dopo l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco avv. Tommaso Pelagalli, avvenuta nella assise del 23 settembre scorso.
Il neo Commissario straordinario, dott. Nicosia Concettina, originaria di Roccapalumba, risiede con la
famiglia a Sutera. Coniugata col dott. Gero Ferlisi è mamma di un bel bambino.
Attualmente è segretario comunale titolare dei Comuni di Campofranco e Sutera.
D.P. N.602/GAB REGIONE SICILIANA – IL PRESIDENTE
VISTA la legge regionale 16 DICEMBRE 2000, N.25 recante “Norme elettorali per gli Enti Locali e sulla sfiducia al Sindaco e al Presidente della Provincia Regionale;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000 n.30 e s.m.i. recante Norme sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la nota prot. N.9237 del 24 settembre 2020, con la quale il Segretario comunale del Vallelunga Pratameno /CL) ha comunicato che il Consiglio comunale, con deliberazione n.6 del 23 settembre 2020, ha approvato, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, l’Avv. Tommaso Pelagalli;
Vista la deliberazione sopracitata dalla quale risulta che la relativa proposta di deliberazione è stata approvata con n.10 (dieci) voti favorevoli su 12(dodici) consiglieri assegnati, per cui risultano rispettati le procedure ed i quorum previsti dai commi 1 e 2 dell’art.10 della l. r. n.35/1997 nel testo in ultimo modificato dall’art.4 , comma 1, lettera a), della l. r. 5 aprile 2011 n.6; RILEVATO che, ai sensi dei commi 1 e 2 della norma sopracitata , l’approvazione della mozione di sfiducia comporta l’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;
Ritenuto, pertanto, di dovere prendere atto della decadenza della carica del Sindaco, della Giunta e del Consiglio del Comune di Vallelunga Pratameno (CL) e, contestualmente, di procedere alla nomina di un Commissario straordinario, cui attribuire i relativi poteri fino al primo turno elettorale utile;
RITENUTO, altresì, che detto Commissario debba avere i requisiti prescritti dall’art.55 dell’O.R.ELL. approvato con l. r. 15 marzo 1963 n.16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. l. g. s. 8 aprile 2013 n.39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall’Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall’art.49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, dell’osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall’art.13 , comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall’Amministrazione Regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell’art.55 della legge regionale 15 marzo 1963 n.16;
VISTA la nota prot.n.87904/GAB del 30.09.2020 di verifica dei requisiti;
VISTO il D.P. n.610/GAB del 12/11/2018 con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;
PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell’ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n.294 del 18.12.2012):
SU PROPOSTA dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte: DECRETA
(L’ASSESSORE GRASSO) (IL PRESIDENTE MUSUMECI)