IL SINDACO
VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) che prevede
che il Sindaco possa emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale.
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla’ insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI i decreti-legge recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19;
VISTI i DPCM emanati per il contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19;
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
CONSIDERATO che il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, ha consentito, a far data dal 18 maggio 2020, la riapertura di tutto il commercio al dettaglio, dei servizi alla persona e delle attività di ristorazione, a condizione che siano rispettati i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nonché ha rimesso alle Regioni la facoltà di avviare, alle medesime condizioni ulteriori, attività economiche e produttive;
CONSIDERATO che l’art. 7 dell’ Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Siciliana stabilisce che sono autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l’obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il Sindaco del Comune interessato all’attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza;
ORDINA
? Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
? Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
DEMANDA
Agli organi di Polizia e delle Forze dell’Ordine in genere di verificare il rispetto di tutte le sopra indicate prescrizioni, con la possibilità di sospendere, in caso di mancato rispetto, l’attività di vendita.
Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, ovvero venisse riscontrato il mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l’autorità competente provvederà a sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopra elencate.
Per le violazioni in materia di contenimento del contagio da Covid 19 si applicheranno le sanzioni amministrative di cui al DL 25/03/2020 n°19 e successive modifiche ed integrazioni ;
In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà ai sensi dell’art. 7 bis comma 1 bis del D.lvo 267/2000)
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La pubblicazione della presente ordinanza nel sito istituzionale del Comune di Mussomeli ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge;
Si dispone la trasmissione della presente alla Prefettura di Caltanissetta, Questura, Comando Provinciale Carabinieri e Comando Provinciale Guardia di Finanza Caltanissetta, al Comando stazione Carabinieri e alla Tenenza della Guardia di Finanza Mussomeli.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. ( Il sindaco Giuseppe Catania)