“A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita’ al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”. E’ quanto di legge nella bozza del decreto sulle novita’ della fase 2.