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Decreto anti-coronavirus: cosa è vietato e cosa è permesso, tutto quel che c’è da sapere

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Decreto anti-coronavirus: cosa è vietato e cosa è permesso, tutto quel che c’è da sapere

Mar, 10/03/2020 - 04:16

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Divieti, restrizioni, permessi, controlli: ecco tutto quello che c’è da sapere sulle nuove disposizioni contenute nel decreto del presidente del Consiglio Conte che dichiara tutta Italia “zona protetta” per prevenire il contagio del coronavirus. Il vademecum, predisposto dal Comune di Palermo anche allaluce delle disposizioni emanate dalla Regione siciliana, è stato diramato attraverso i canali istituzionali del Comune.


Posso uscire di casa?

È richiesto di evitare di uscire di casa. Si può uscire soltanto per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. E` comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È possibile fare passeggiate e attività motore all’aperto, purché ciò avvenga senza creare assembramenti e mantenendo sempre la distanza dalle altre persone. È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.


Se attualmente mi trovo lontano da casa, posso tornarci?

Sì.


Se abito in un comune e debbo spostarmi in un altro, posso fare avanti e indietro?

Sì, per motivi di lavoro, di salute e per situazioni di necessità.


Se ho la febbre e sintomi da infezione respiratoria posso uscire di casa?

In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.


Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi o i collaboratori saltuari come faranno a dimostrarle?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite un’autodichiarazione vincolante o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.


Sono previsti posti di blocco e controlli?

Sì, ci saranno controlli, ma non essendo più prevista una “zona rossa”, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, potranno vigilare sull’osservanza della regola.


È possibile uscire per una passeggiata o per fare sport all’aperto?

Sì, è possibile svolgere attività motorie in spazi aperti, purché sia sempre rispettata la distanza da altre persone e purché non si determinino situazioni di assembramento e affollamento.


Sono permessi cerimonie, eventi e spettacoli?

Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi).


I centri ricreativi, sociali e culturali possno proseguire l’attività?

Su tutto il territorio nazionale sono sospese le attività dei centri culturali, ricreativi, sociali


Si possono effettuare consegne a domicilio di cibi, farmaci o altro?

Sì. Per le attività commerciali per cui è prevista la limitazione oraria dalle 6 alle 18, la consegna a domicilio può anche svolgersi al di fuori di tali orari. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.


Sono previste limitazioni per il trasporto delle merci?

No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono entrare e uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può dunque entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.


Ci sono limitazioni per gli autotrasportatori?

No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.


Ci sono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea e per i taxi?

No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di Ncc non ha alcuna limitazione, in
quanto l’attività svolta è considerata esigenza lavorativa.


Farmacie e parafarmacie

Non è prevista alcuna restrizione al loro orario di lavoro


Bar e ristoranti

Possono proseguire l’attività dalle 6 alle 18 con l’obbligo, a carico dei gestori, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. La violazione della prescrizione comporta la sospensione dell’attività.


Esercizi commerciali e mercati all’aperto e al chiuso

Il decreto nazionale prevede che siano adottate misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Gli esercizi commerciali che per condizioni strutturali non possano garantire la distanza di un metro fra i presenti dovranno essere chiuse. Supermercati, ipermercati e centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi devono restare chiusi e nei giorni di apertura devono comunque adottare misure idonee a evitare il sovraffollamento e garantire la distanza minima di un metro fra i presenti. In assenza di condizioni strutturali idonee, gli esercizi devono essere chiusi.


Generi alimentari

Gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari possono restare aperti anche il sabato e la domenica, garantendo comunque l’accesso limitato al pubblico tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale minima.


Scuole e università

Sono sospese fino al 3 aprile tutte le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. Sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate. Sono sospese le attività di semiconvitto, tranne nel caso di prescrizioni delle competenti autorità.


Riammissione degli studenti a scuola

Ferma restando l’interruzione delle attività didattiche fino al 3 aprile, la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria e di durata superiore a cinque giorni avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Pertanto:
– La riammissione a scuola avverrà solo dietro presentazione di certificato medico che dovrà specificare se si tratti di malattia generica o infettiva. In caso di malattia non infettiva si seguono le regole vigenti nelle singole regioni.
– Se l’assenza è riferibile al periodo di chiusura della scuola prevista da ordinanza – anche se superiore a cinque giorni – non serve il certificato medico.
– Se l’alunno fosse stato già assente precedentemente alla chiusura della scuola per motivi di altra natura (motivi familiari, settimana bianca) il certificato medico è necessario solo se tale assenza non era stata preventivamente comunicata dalla famiglia alla scuola.
– Per le assenze per le quali non è previsto il certificato medico la famiglia dovrà produrre in forma scritta un’autocertificazione che riporti di non aver soggiornato in zone endemiche e non aver avuto contatti con casi confermati.
Le assenze maturate dagli studenti ai quali in base al decreto non è consentita la frequenza alle lezioni non sono computate ai fini della eventuale ammissione agli esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.