Le patenti in scadenza possono essere rinnovate entro il 31 agosto. Lo ha chiarito una circolare del ministero delle Infrastrutture (Mit), che scioglie il nodo creato dal maxi decreto legge sull’emergenza coronavirus (Dl 18/2020, noto anche come Cura Italia). Ma attenzione: della proroga non potrà fruire chi aveva lasciato scadere la patente prima che venisse dichiarata l’emergenza.
Il Dl ha prorogato le scadenze, viste le difficoltà di sottoporsi alle visite mediche necessarie per il rinnovo delle patenti. Sono comunque proroghe che potrebbero essere allungate in futuro, se l’emergenza causata dal Covid-19 dovesse imporre divieti di uscire di casa per periodi più prolungati rispetto a quelli prevedibili in marzo.
Il nodo
Da un lato, l’articolo 103 del Dl prevede che «tutti gli atti abilitativi comunque denominati» in scadenza tra il 31 gennaio (data in cui il Governo ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza) e il 15 aprile restano validi fino al 15 giugno. E la patente è un atto abilitativo.
Ma essa è anche un documento di riconoscimento. Quindi rientra pure nell’articolo 104, che per tali documenti prevede una validità prorogata al 31 agosto, se in scadenza dal 17 marzo in poi.
Di qui il dubbio sulla portata della proroga: 15 giugno o 31 agosto? I tecnici del Mit ne hanno discusso con quelli dei ministeri dell’Interno e della Salute per tutta la giornata del 17 marzo.
La soluzione
La circolare 9209 del capo dipartimento dei Trasporti terrestri, firmata il 19 marzo, mette insieme queste disposizioni, prendendo in considerazione come periodo di scadenza delle licenze di guida quello dal 31 gennaio e come data ultima di validità prorogata il 31 agosto.
L’insidia
Questa interpretazione rende possibile rispondere a un’altra domanda che era sorta tra le forze dell’ordine: come comportarsi nei non rari casi in cui un guidatore circola con patente scaduta da ben prima che scoppiasse l’emergenza coronavirus?
Nei pareri che circolavano informalmente tra gli addetti ai lavori più esperti, si tendeva a riconoscere il diritto di circolare anche in questi casi, in analogia a quanto normalmente in altre situazioni. Ma il Mit ha scelto la linea più restrittiva.
Questo ha una conseguenza non da poco: visto che tanti uffici pubblici sono chiusi o erogano servizi molti ridotti, sarà difficile trovare un medico abilitato a rilasciare certificati di idoneità alla guida (fondamentalmente, per l’articolo 119 del Codice della strada sono quelli della Asl e i militari) che possa svolgere regolarmente la visita necessaria per ottenere il rinnovo patente. Quindi si rischia di restare a lungo senza la possibilità legale di guidare.
Se la cosa è trascurabile per la maggioranza della popolazione, costretta a restare a casa dalle misure prese contro la pandemia, sarà un problema grave per chi deve continuare a recarsi al lavoro o addirittura guida per lavoro. Gente che spesso è chiamata ad andare in giro per garantire i servizi essenziali per tutti gli altri.
Le altre abilitazioni
La circolare del Mit puntualizza anche quali sono le progoghe per gli altri documenti che abilitano alla guida particolari categorie di conducenti (professionisti):
– le carte di qualificazione del conducente (Cqc, per mezzi pesanti), e i certificati di formazione professionale (Cfp, per merci pericolose) con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno resteranno validi fino al 30 giugno;
– i certificati di abilitazione professionale (Cap, per veicoli come taxi e ambulanze) in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile dureranno fino al 15 giugno.
I permessi provvisori e gli attestati
Fino al 15 giugno resteranno validi anche i permessi provvisori di guida che vengono rilasciati a chi deve rinnovare la patente sottoponendosi a una visita in Commissione medica locale perché ha malattie che possono incidere sulle capacità di guidare in sicurezza.
Stesso discorso per gli attestati che consentono di continuare a guidare mezzi pesanti anche a chi ha superato i limiti di età generali previsti dal’articolo 115 del Codice della strada (60 o 65 anni, a seconda della categoria del mezzo).