SUTERA –RICEVIAMO dal sindaco e PUBBLICHIAMO: “Come al solito i Consiglieri di Minoranza fanno confusione e piuttosto che recarsi presso gli Uffici Comunali per prendere visione della documentazione ed acquisire le dovute informazioni, illuminanti la loro ignoranza, intesa nel senso di disconoscenza, preferiscono limitarsi a fare degli inutili e sterili proclami politici, che altro scopo non hanno se non quello di coprire il vuoto politico ed amministrativo dimostrato in questo primo anno di legislatura, come si evince dall’assenza di atti proposti e dalla mera diffusioni di articoli giornalistici destituiti di alcun fondamento. Con il fine di informare i precitati Consiglieri, che latitano negli Uffici Comunali, tanto che nessun dipendente ricorda la loro presenza in Comune per richiedere le informazioni riguardanti l’articolo pubblicato, si evidenzia che, tra il Comune di Sutera e la società Enel Energia S.p.A., sono aperte tre partite, una oramai conclusa e le altre due in corso di definizione. L’attenta ed oculata gestione delle stesse sta evitando all’Ente di subire dei danni ed aggravi di spese, con grande soddisfazione per l’Amministrazione in carica.
Andando con ordine,
1) la prima questione si riferisce al DECRETO INGIUNTIVO n.
5957/2012, con il quale, nel 2012, veniva intimato a questo Ente il
pagamento della somma derivante dall’emissione di n. 226 fatture per
somministrazione di energia elettrica per pubblica illuminazione relativa
all’anno 2009, per l’importo complessivo di € 38.050,23, oltre
interessi e spese del procedimento monitorio. Il Comune di Sutera spiegava
opposizione, conferendo un incarico ad un legale, ed il Tribunale Ordinario di
Roma, definitivamente pronunciandosi sulla controversia, recante il n.
37933/2012 R.G., emanava la sentenza n. 1246/2017, con la quale veniva
rigettata l’opposizione del Comune, confermando integralmente il succitato
decreto ingiuntivo, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali
liquidate in €. 7.254,00, oltre accessori.
A seguito della comunicazione della sentenza, con deliberazione n. 47 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale procedeva, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del T.U.E.L., al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio con riferimento alle somme statuite in sentenza, per l’importo di € 50.214,66. Successivamente, l’Enel Energia S.p.A. cedeva il credito, da ultimo, alla Vintage Finance s.r.l., la quale, in forza della citata sentenza, sul finire del 2019, richiedeva il pagamento delle somme riportate in sentenza, oltre, interessi, accessori e spese di giudizio, per l’importo complessivo di € 70.832,95, di cui € 26.944,38 a titolo di interessi, non contenuti nella succitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27/12/2018.
A seguito di contatti intervenuti con la società creditrice, con atto deliberativo n. 174 del 30.12.2019 la Giunta Comunale ha definito il debito dovuto, attraverso una transazione favorevole per l’Ente, in base alla quale la Società creditrice ha rinunciato all’intero importo degli interessi maturati ed a parte delle spese di giudizio, a fronte di un pagamento a saldo e stralcio della somma di € 43.888,57 (ossia molto meno di quanto già riconosciuto con la succitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2018), di cui € 30.000,00 dopo la sottoscrizione dell’atto transattivo e, comunque, entro il 31.01.2020, ed € 13.887,57 entro il 30.03.2020, senza null’altro a pretendere. Al riguardo, si informano i poco informati Consiglieri di Minoranza che la prima delle suddette rate è già stata pagata nel mese di gennaio 2020.
2) La seconda questione si riferisce al DECRETO INGIUNTIVO N. 7093/2014, con il quale, nel 2014, veniva intimato a questo Ente il pagamento della somma derivante da n. 230 fatture emesse per la somministrazione di energia elettrica per pubblica illuminazione negli anni 2009 e 2010 dalla medesima società Enel Energia S.p.A., per l’importo complessivo di € 25.401,48, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Anche in questo caso, il Comune di Sutera spiegava opposizione conferendo incarico ad un legale, tuttavia il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciandosi sulla controversia, emetteva sentenza n. 5897/2018 del 19 marzo 2018, con la quale veniva respinta l’opposizione proposta dal Comune di Sutera, condannando l’Ente a rifondere le spese processuali. Anche questo credito veniva ceduto dall’Enel Energia S.p.A., da ultimo, alla suindicata Vintage Finance s.r.l., la quale, sul finire del 2019, richiedeva il pagamento delle somme riportate in sentenza, per l’importo complessivo di € 48.589,09, di cui € 17.798,13 a titolo di interessi, oltre le spese di giudizio.
A seguito di contatti intervenuti con la società creditrice, con atto deliberativo n. 8 del 23.01.2020, la Giunta Comunale definiva, anche in questo caso, transattivamente la questione, con espressa rinuncia da parte della Società creditrice all’intero importo degli interessi maturati, a fronte di un pagamento a saldo e stralcio della somma di € di € 30.790,96, da pagarsi in due soluzioni, senza null’altro a pretendere da parte della creditrice, di cui la prima rata per € 15.000,00 entro il 30/03/2020 e la seconda rata per € 15.790,96 entro il 30/06/2020.
Detto importo, relativo alla seconda questione, sarà oggetto del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi del citato art. 194, co. 1, lett. a) del vigente TUEL, comunicando ai disinformati che è stata predisposta schema di proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, già trasmessa al Revisore Unico dei Conti per il previsto parere. Dopo l’avvenuto riconoscimento da parte del Consiglio Comunale, l’Ente procederà al pagamento secondo i termini contenuti nell’accordo transattivo.
3) La terza questione riguarda il pagamento delle somme dovute all’Enel Energia S.p.A., ora Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., per il pagamento delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione per gli anni 2012 e 2013, per un importo di € 45.205,43, oltre interessi dovuti per ritardato pagamento di fatture nel periodo 2006 e 2008, per l’importo di € 2.258,49. Dopo numerose trattative con la società creditrice, con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 62 del 14.5.2018, si definiva pure transattivamente anche questa terza partita, a fronte di un pagamento a saldo e stralcio di € 28.478,36 (circa € 20.000,00 in meno rispetto al dovuto), senza null’altro a pretendere da parte della Società creditrice. Non essendo intervenuto alcun provvedimento giudiziario e non occorrendo, pertanto, alcuna procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, il relativo importo di cui alla intervenuta transazione è già stato regolarmente pagato.
Dalla vicenda sopra delineata, risulta chiaramente che il Comune, moroso per più anni nel pagamento delle fatture emesse a seguito del contratto di fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione, ha regolarizzato la propria posizione debitoria, prevedendo, a seguito di specifiche transazioni, il pagamento di importi di gran lunga minori rispetto a quelli richiesti ed evitando, in tal modo, maggiori oneri od aggravamento di spese. Quanto sopra sarebbe stato facilmente conoscibile dai disinformati Consiglieri del Gruppo di minoranza consiliare, ove avessero esercitato le facoltà consentite loro dalla Legge di recarsi presso gli Uffici per ottenere informazioni e l’esibizione della necessaria documentazione a supporto di quanto sopra rappresentato. Ma, purtroppo, così non è stato”