SAN CATALDO. Il Tribunale di Caltanissetta “riabilita” i componenti della Giunta comunale di San Cataldo defenestrata dieci mesi addietro per sospette infiltrazioni mafiose nell’ente locale. In pratica gli ex amministratori del Comune, se lo vorranno, potranno partecipare alle prossime Amministrative, senza doversi fermare per un turno elettorale. A seguito dell’emanazione del decreto di scioglimento del Consiglio comunaledi San Cataldo, avvenuta il 28 marzo 2019, il Ministero dell’Interno aveva infattianche avviatoun procedimento dinanzi al Tribunale di Caltanissetta per ottenere l’irrogazione della sanzione della incandidabilità per unturno elettoralenei confronti della Giunta dell’organo disciolto, composta dall’ing. Giampiero Modaffari, sindaco,e gli assessori Angelo La Rosa, Salvatore Sberna, Cataldo Riggi, Maria Concetta Vincenza Naro. A seguito del provvedimento i componenti della Giunta comunale sicostituivano conil patrociniodegli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza,chemettevano inluce«l’assoluta estraneità della Giunta Modaffaririspetto adambienticontroindicati -dicono idue legali- e l’enorme impegno profuso al fine di raggiungere importanti obiettivi in termini di efficienza dell’Amministrazione». Il Tribunale di Caltanissetta, accogliendo le tesi prospettate dai legali del sindaco e della Giunta, accertava che gli “addebiti mossi agli amministratori della cosa pubblica interessati dal provvedimento di scioglimento per cui è causa sono inidonei a delineare, sulla base di una logica ricostruzione, il quadro complessivo di un condizionamento mafioso”. In particolare, quanto all’affida mento del servizio rifiuti, il ministero contestava all’Amministrazione diavere autorizzato una proroga dell’af fidamento nei confronti dell’impresa che aveva ottenuto l’affidamento in passato, ma i legali incaricati dagli amministratori comunali hanno dimostrato che il sindaco e la sua Giunta si erano attivati alacremente per accelerare la procedura di gara, o comunque percelebrare una garaponte nell’attesa della definizione della gara principale, ed impedirecosì la proroga del servizio in favoredella precedente affidataria. Peraltro, evidenzia il Tribunale, tutte le imprese che avevano ottenuto l’aggiudicazionedi un appalto avevano sempre ottenuto preventivamente l’informativa antimafia di segno favorevole, ossia un’autorizzazione alla stipula del contratto con cui la Prefettura competenteaveva accertatol’in sussistenza di un condizionamento mafioso in capo alla stessa impresa. Analogamente, a fronte della contestazione con cui il Ministero dell’In terno ipotizzava l’affidamento del servizioditumulazione salme, il Tribunale di Caltanissetta osserva che il sindaco Modaffari e la sua Giunta avevanoconcesso una sola breve proroga, per il tempo strettamente necessario ad organizzare la internalizzazionedelservizio, concospicuirisparmi per il Comune. Il Tribunaleha poi accertatopiù in generale che l’Amministrazione Modaffari nonha inalcun modoavallato il sistema delle proroghe dei contratti, ma, all’esattoopposto, sièprodigata in tutti i modi per attivare le procedure adevidenza pubblicaper qualsiasi affidamento, come ad esempio nel caso dell’affidamento del servizio di trasporto funebre per gli indigenti. Inconclusione, haosservato ilTribunale, il contenuto della proposta formulata dal Ministero dell’Interno “non consente di denotare in capo all’Amministrazione comunale alcun collegamento neppure indiretto ovvero alcun condizionamentoda parte della criminalità organizzata”. (Fonte La Sicilia)
SENTENZA. IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott.ssa Maria Lucia Insinga Giudice dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice Relatore nella causa iscritta al n. 1013/2019 R.G. promossa da Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t. (C. F. 80202230589), rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta (cod. fisc, 80008320857), presso i cui uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174, è domiciliano ex lege; contro MODAFFARI Giampiero, nato a San Cataldo il 10.07.1964, LA ROSA Angelo, nato a Caltanissetta il 06.11.1950, SBERNA Salvatore Mario Concetto, nato a San Cataldo l’08.12.1956, RIGGI Cataldo, nato a San Cataldo il 05.10.1964, NARO Maria Concetta Vincenza, nata a San Cataldo il 14.09.1959, rappresentati e difesi dagli avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, giusta procura in atti; e con l’intervento del Pubblico ministero; a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 17 gennaio 2020, ha pronunciato il seguente DECRETO Con nota riservata prot. n. 15900/B/147/2019 del 30 aprile 2019, il Ministro dell’Interno trasmetteva all’intestato Tribunale copia del D.P.R. del 28 marzo 2019, con il quale era stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di San Cataldo, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, unitamente alla relazione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta ed alla proposta del Ministro dell’Interno indirizzata al Presidente della Repubblica, al fine di instaurare il procedimento disciplinato dal comma 11 della norma sopra richiamata, nei confronti di MODAFFARI Giampiero (ex sindaco Comune di San Cataldo), LA ROSA Angelo (ex assessore), SBERNA Salvatore Mario Concetto (ex assessore), RIGGI Cataldo (ex vicesindaco) e NARO Maria Concetta Vincenza (ex assessore). Il Tribunale, ordinata l’iscrizione del presente procedimento nel ruolo degli affari di contenzioso civile ordinario, disponeva la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti con assegnazione all’Amministrazione di un termine per la notifica. Il Ministero dell’interno con memoria difensiva, depositata il 14.06.2019, deduceva preliminarmente come lo speciale procedimento di cui all’art. 143, comma 11, del d. lgs. n. 267/2000 prendesse avvio con la trasmissione da parte del Ministero dell’Interno della proposta di scioglimento di cui al comma 4, al tribunale competente per territorio, tenuto a valutare esclusivamente la sussistenza degli elementi di cui al comma 1, con riferimento agli amministratori indicati “nella proposta stessa”. Nel merito deduceva la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 143, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, evidenziando come nel Comune di San Cataldo, ente locale destinatario del provvedimento di scioglimento, fossero state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata, idonee a compromettere la libera determinazione e l’imparzialità dell’Amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell’ordine e della sicurezza pubblica. Rilevava, invero, il Ministero che gli esiti dell’indagine ispettiva disposta dal Prefetto di Caltanissetta, avevano fatto emergere univoci e rilevanti elementi in ordine alla sussistenza di collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e di forme di condizionamento degli stessi. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l’incandidabilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 143, comma 11, D. lgs. n. 267/2000 dell’ex sindaco MODAFFARI Giampiero e degli ex componenti della giunta LA ROSA Angelo, SBERNA Salvatore Mario Concetto, RIGGI Cataldo e NARO Maria Concetta Vincenza. Con memoria di costituzione, depositata il 02.07.2019, si costituivano i soggetti interessati dal provvedimento di scioglimento, chiedendo il rigetto della richiesta formulata dal Ministero dell’Interno. All’udienza del 17.01.2020, a seguito di discussione delle parti, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all’accoglimento della domanda proposta dal Ministero, e la causa veniva posta in decisione. _______________ Giova preliminarmente precisare in rito che, ai sensi dell’art. 143, comma 11, del D. Lgs. n. 267/2000, il giudizio per l’applicazione della misura preventiva dell’incandidabilità nei confronti degli amministratori locali che con le loro condotte abbiano determinato lo scioglimento del consiglio comunale, deve necessariamente iniziare con la trasmissione da parte del Ministero dell’Interno “senza ritardo della proposta di scioglimento di cui al comma 4, al tribunale competente per territorio”, il quale è tenuto a valutare esclusivamente la sussistenza degli elementi di cui al comma 1, con riferimento agli amministratori indicati “nella proposta stessa”. Ne consegue, dunque, che la proposta ministeriale, per come autorevolmente e condivisibilmente sostenuto dalla Suprema Corte, costituisce non già un mero atto amministrativo esterno al procedimento giurisdizionale (rimesso all’iniziativa della parte ricorrente) ovvero, per converso, il provvedimento amministrativo da impugnare (come avviene in quelli davanti al giudice amministrativo), bensì il solo atto introduttivo dello speciale giudizio voluto dal legislatore, che di conseguenza, con tale specifica previsione, ha derogato (oltreché all’ordinario giudizio elettorale per l’accertamento delle ineleggibilità/incompatibilità), al disposto dell’art. 737 c.p.c., sulla edictio actionis, onde conseguire il provvedimento cautelare (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 11 gennaio 2017, n. 516). Ciò premesso, questo Tribunale, a seguito della ricezione del decreto di scioglimento, della proposta ministeriale e della relazione prefettizia (trasmessi dal Ministero dell’Interno), ha disposto l’avvio del presente procedimento speciale e l’instaurazione del contraddittorio con i soggetti indicati nella proposta, onde garantirne il pieno diritto di difesa. Passando al merito del presente procedimento occorre rilevare che l’ispezione prefettizia, eseguita ai sensi dell’art. 143, comma 2, del d.lgs. 267/2000, ha origine dalle risultanze dell’operazione di polizia giudiziaria, denominata “Pandora”, sfociata nell’esecuzione di un’ordinanza del GIP del Tribunale di Caltanissetta del 28.06.2018, con la quale sono state applicate misure restrittive della libertà personale nei confronti di sedici persone, ritenute responsabili di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione e turbata libertà degli incanti. Tra queste figurano: esponenti della consorteria mafiosa operante nel territorio comunale di San Cataldo, amministratori di imprese dei settori dell’igiene urbana e dell’edilizia, nonché funzionari comunali in servizio presso l’ufficio tecnico comunale di San Cataldo. La relazione prefettizia agli atti evidenzia, con particolare riferimento alla posizione dell’ex sindaco, MODAFFARI Giampiero, presunti collegamenti di quest’ultimo con noti capiclan, rilevando che in occasione delle consultazioni amministrative del 2014 lo stesso sarebbe stato appoggiato da liste di candidati in cui figuravano soggetti legati da stretti vincoli familiari con i suddetti capiclan. La relazione prefettizia evidenzia, altresì, l’esistenza di collegamenti di dipendenti comunali con la criminalità organizzata, concludendo per l’esistenza di un condizionamento degli organi politici, rilevante ai sensi del comma 1 dell’art. 143 del d.lgs. 267/2000. La valutazione dei presupposti di cui alla disposizione sopra richiamata viene condotta dalla Prefettura prima e dal Ministero dell’Interno dopo, in relazione a diversi settori dell’amministrazione locale interessata, nei termini di seguito sintetizzati. Servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani: si rappresenta l’esistenza di forme di infiltrazione mafiosa nella gestione del suddetto servizio, nonché di una fitta rete di rapporti tra soggetti malavitosi e funzionari dell’ufficio tecnico comunale (destinatari anch’essi di misure cautelari all’esito dell’operazione di polizia giudiziaria denominata “Pandora”). Servizio di tumulazione cimiteriale: si deduce l’avvenuto affidamento di detto servizio senza gara pubblica, mediante ripetute proroghe concesse in violazione del principio di imparzialità e di libera concorrenza, in favore di una impresa successivamente destinataria di misura interdittiva antimafia, la quale avrebbe annoverato tra i suoi dipendenti noti esponenti della consorteria mafiosa locale, uno dei quali avrebbe continuato ad occuparsi del servizio in questione anche in data successiva all’internalizzazione del servizio da parte del Comune. Servizio di trasporto funebre per persone indigenti: viene rappresentato l’avvenuto affidamento di detto servizio ad un’impresa già sottoposta a far data dal 2011 a confisca ed in stato di amministrazione giudiziaria, mediante la stipula di una convenzione con il legale rappresentante della stessa, in esito ad una procedura negoziata senza bando di gara ex art. 63 d.lgs. 50/2016, in assenza della necessaria autorizzazione dell’amministratore giudiziario. Si rappresenta, altresì, una condotta omissiva dell’Amministrazione comunale in relazione all’attività di recupero dei tributi locali. Con riferimento al “contratto di quartiere” finalizzato alla riqualificazione urbana di alcuni quartieri del centro storico di San Cataldo, vengono evidenziati fatti corruttivi che interessavano, in particolare, il dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di San Cataldo, quanto all’affidamento diretto della direzione dei lavori previsti dal predetto contratto di quartiere ed infine all’aggiudicazione dell’appalto di lavori in favore di un’impresa che aveva formulato un’offerta anomala. Viene dedotto l’affidamento dei lavori di manutenzione sulle strade di competenza comunale in favore di imprese risultate vicine a funzionari dell’ufficio tecnico, aggiungendosi tra le condotte ritenute rilevanti ai fini della valutazione di cui sopra, l’esecuzione di pagamenti privi di giustificativi per lavori in subappalto in favore di una società, non figurante tra le imprese in subappalto indicate dall’aggiudicataria, risultata poi vicina ad un dipendente comunale, socio di fatto della stessa e marito della titolare del 50% delle quote sociali. Si rappresenta l’intervenuta scadenza della convenzione per la costruzione e la gestione del cimitero comunale, stipulata con una società il cui amministratore risultava esser stato coinvolto, per concorso esterno in associazione mafiosa, nell’operazione di polizia giudiziaria del 1992, denominata “Leopardo”, anche se all’esito assolto. Si evidenza un anomalo affidamento “in via d’urgenza”, mediante deliberazione della giunta comunale, del servizio di riscaldamento della scuola comunale. Il Ministero sottolinea che dietro l’affidamento diretto di taluni servizi e lavori comunali non vi sarebbero state ragioni d’urgenza, bensì una programmata volontà di avvantaggiare le imprese affidatarie con conseguimento di utilità da parte di dipendenti infedeli, anche mediante la stipula di sub contratti con ditte riconducibili a loro familiari e rimprovera all’amministrazione comunale una condotta omissiva, consistente nel non aver vigilato, né tenuto conto dell’illegittimità dei provvedimenti assunti da taluni dipendenti comunali. Ciò premesso, va detto che la Suprema Corte, indagando la natura della incandidabilità per cui è causa, ha avuto modo di chiarire ( così Cass., Sez. I, 8/06/2018, n. 15038) che si tratta di “una misura interdittiva volta a porre rimedio al rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell’ente possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle precedentemente rivestite, e in tal modo perpetuare potenzialmente l’ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali”. È stata, riconosciuta “la funzione sostanzialmente preventiva della misura, qualificata come un rimedio di extrema ratio, in quanto volta ad evitare il ricrearsi delle situazioni cui il provvedimento di scioglimento ha inteso ovviare, e quindi a salvaguardare beni primari della collettività nazionale, identificabili nella legalità ed imparzialità dell’amministrazione e nella sua credibilità presso il pubblico, e cioè nel rapporto di fiducia dei cittadini verso l’istituzione, incrinato da fenomeni di infiltrazione e condizionamento riconducibili alla condotta degli amministratori”. Quanto alla valutazione che questo Tribunale è chiamato a condurre ai sensi dell’art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000, va specificato che “ai fini della pronuncia di incandidabilità non si richiede necessariamente la prova di comportamenti idonei a determinare la responsabilità personale, anche penale, degli amministratori o ad evidenziare il loro specifico intento di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, risultando invece sufficiente l’acquisizione di elementi idonei a far presumere l’esistenza di collegamenti con quest’ultima o di forme di condizionamento tali da alterare il procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi o amministrativi del comune o della provincia, da compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione o il regolare funzionamento dei servizi pubblici, o da arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica” ( così Cass., Sez. I, 3/08/2017, n. 19407). In applicazione dei richiamati orientamenti, ritiene questo Tribunale non sussistenti nel caso di specie gli elementi di cui al comma 1 dell’art. 143 del d.lgs. 267/2000 con riferimento agli amministratori interessati. Invero la valutazione circa la sussistenza di detti presupposti va incentrata su quei settori e quegli ambiti in cui sia emerso dalla relazione prefettizia un riferimento alla criminalità organizzata di tipo mafioso e quindi, nel caso di specie, con particolare riferimento al servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani, al servizio di tumulazione cimiteriale e al servizio di trasporto funebre per persone indigenti. Le doglianze ulteriori, come sopra sintetizzate e per come esposte nella stessa relazione prefettizia e nella proposta del Ministero dell’Interno, infatti, fanno riferimento a presunte condotte di mala gestio della cosa pubblica che nessun collegamento hanno con soggetti asseritamente appartenenti alla criminalità organizzata. La valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito (comprendente la copiosa documentazione prodotta dai resistenti), e l’attenta analisi dei singoli aspetti evidenziati, conducono a ritenere che gli addebiti mossi agli amministratori della cosa pubblica interessati dal provvedimento di scioglimento per cui è causa sono inidonei a delineare, sulla base di una logica ricostruzione, il quadro complessivo di un condizionamento mafioso. Invero, quanto al servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani, risulta che, dopo l’insediamento dell’Amministrazione Modaffari (avvenuto nel mese di giugno del 2014), a seguito dell’approvazione da parte dell’Assessorato del Piano di Intervento finalizzato ad individuare l’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.), con delibera di C.C. n. 108 del 23.12.2014 l’Amministrazione comunale approvava il Capitolato d’oneri ed il quadro economico di spesa allegati al piano di intervento, avviando successivamente la procedura di gara per l’individuazione del nuovo soggetto gestore. Detta procedura si concludeva nel novembre del 2018 con l’aggiudicazione del servizio in favore di una Ati che era risultata terza classificata, a seguito dell’estromissione delle prime due classificate. Gli scritti difensivi depositati nell’interesse degli amministratori sopra indicati, evidenziano che l’Amministrazione si fosse tempestivamente prodigata per l’elaborazione del bando e del disciplinare di gara, sottolineando la legittimità della gara stessa, anche in considerazione del fatto che gli atti sarebbero stati vagliati ed approvati da altre amministrazioni (quali ANAC, UREGA, Assessorato Regionale all’Energia e Prefettura). Non vi sono elementi sufficienti a far ritenere in questa sede che sia stata posta in essere un’azione finalizzata al rallentamento della gara in questione ed al favoritismo di imprese legate ad ambienti della criminalità organizzata. Dagli atti e dai documenti del giudizio risulta, infatti, che nelle more della definizione del procedimento di gara l’Amministrazione abbia prorogato l’affidamento del servizio stesso in favore dell’ATI, già affidataria da tempo antecedente l’insediamento dell’Amministrazione Modaffari, composta dalle imprese Ecolgest e Geoagriturismo. Va evidenziato che dette imprese risultano esser state attinte da interdittive antimafia solo in data 25 settembre del 2018, periodo successivo alla proroga dell’affidamento sopra indicato. Con riferimento al procedimento di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in questione, risulta che le imprese individuate come aggiudicataria e come seconda classificata siano state escluse in aderenza al parere dell’Anac e che gli atti siano stati vagliati, oltre che dal Comune, anche dall’Assessorato regionale all’Energia, dall’Urega, dalla società d’Ambito e dalla Prefettura. Emerge che in più occasioni il sindaco del Comune di San Cataldo abbia indirizzato note agli uffici ed alle amministrazioni interessate dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio in questione, nelle quali evidenziava la situazione emergenziale in cui versava il comune e che lo aveva costretto alla reiterazione di provvedimenti contingibili ed urgenti di affidamento diretto, sollecitando la celere esecuzione degli adempimenti di competenza, in considerazione dell’intervallo di tempo già trascorso dalla trasmissione all’UREGA del relativo bando di gara (si vedano ad esempio note, prot. n. 19606 del 05.09.2016 e prot. n. 14277 del 31.05.2018). Risulta ancora che lo stesso sindaco, in seno ad altre note indirizzate all’ufficio competente, avesse evidenziato di non ritenere più ammissibile la concessione di ulteriori proroghe, sollecitando lo svolgimento di una gara ponte ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio, nelle more della definizione della procedura di gara che tardava a concludersi (così ad esempio con nota prot. 82/gab del 06.06.2017). Risulta, altresì, che nelle more della conclusione del procedimento, lo stesso sindaco abbia sollecitato l’acquisizione della certificazione antimafia relativa all’Associazione Temporanea di Imprese EcolgestGeoagriturismo (così con nota prot. 64/gab del 26.04.2017). Alla luce di quanto sopra non può ritenersi che sia imputabile agli amministratori interessati alcuna condotta omissiva o comunque di tolleranza in relazione a situazioni di illegalità o di contingenza ad ambienti della criminalità organizzata, tale da condurre ad un giudizio di permeabilità dell’amministrazione scrutinata ai fenomeni di infiltrazione o di condizionamento mafioso, risultando al contrario che la suddetta amministrazione abbia non solo bandito ma anche sollecito lo svolgimento della gara ad evidenza pubblica, nel frattempo reiterando le proroghe dell’affidamento diretto all’Ati sopra indicata, in un momento in cui la stessa non era ancora stata attinta da interdittiva antimafia, al fine di garantire lo svolgimento di un servizio necessario alla comunità e non sospendibile. Quanto al servizio di custodia e tumulazione cimiteriale, la Prefettura ed il Ministero hanno contestato l’illegittimità della concessione di detto servizio, mediante proroghe annuali e senza gara, in favore della Cooperativa Geoagriturismo, impresa al servizio della quale vi sarebbero stati dipendenti vicini o appartenenti alla cosca mafiosa locale. Dalle difese e dai documenti prodotti dagli ex amministratori coinvolti dal provvedimento di scioglimento risulta che con DGM n. 198 del 23.08.2013 l’Amministrazione in carica prima dell’insediamento del sindaco Modaffari abbia approvato un’ulteriore proroga dell’affidamento diretto del servizio alla cooperativa sociale Geoagriturismo, con scadenza il 31.12.2014. Viene dedotto che l’Amministrazione Modaffari abbia approvato, con delibera di giunta comunale n. 141 del 27.05.2015 una sola proroga in favore della stessa cooperativa, ed evidenziato che nel testo della suddetta delibera il sindaco avesse sottolineato l’impossibilità di procedere tempestivamente l’adozione di soluzioni differenti a causa dei ritardi e delle inadempienze addebitabili agli uffici competenti ed in considerazione della necessità di assicurare continuità ad un servizio pubblico essenziale. Nella stessa delibera l’amministrazione comunale invitava la Ripartizione competente ad attivare per il successivo esercizio finanziario apposita procedura ad evidenza pubblica, in conformità con la deliberazione di G.C. n. 72 del 30 marzo 2015. Risulta, infine, che a partire dall’01.01.2016 il servizio sia stato affidato mediante gara (la cui legittimità non viene contestata dalla Prefettura o dal Ministero) e che a far data dal mese di gennaio del 2017 l’Amministrazione abbia internalizzato il servizio al fine di realizzare un risparmio della spesa pubblica. Da quanto sopra emerge che l’amministrazione Modaffari non abbia avallato il sistema delle proroghe dell’affidamento diretto del servizio in favore dell’impresa sopra indicata, con l’intento di favorire quest’ultima, quanto piuttosto che si sia trovata costretta, in ragione degli evidenziati ritardi degli uffici competenti, a prorogare, a metà dell’anno 2015, detto affidamento diretto, con la preoccupazione di procedere sin dall’anno successivo al bando di una gara ad evidenza pubblica per scongiurare e mettere un freno alla pregresse condotte dell’Amministrazione comunale (precedente a quella guidata da Modaffari). Quanto poi alla dedotta presenza, presso il cimitero comunale, di un dipendente della Geoagriturismo vicino agli ambienti della criminalità organizzata, pur dopo l’internalizzazione del servizio di cui trattasi, non emerge dalle risultanze agli atti alcuna consapevolezza di detta presenza da parte del sindaco o degli amministratori coinvolti, né alcun rapporto o vicinanza di tale dipendente con il sindaco. Alla luce della superiore disamina, anche con riferimento agli addebiti mossi in relazione al riferito servizio, non può addebitarsi ai soggetti interessati alcuna presunta volontà di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né la violazione di uno specifico dovere di vigilanza o di controllo sull’apparato gestionale, essendo piuttosto emersa la volontà di invitare con sollecitudine gli organi dell’apparato gestionale-amministrativo ad attenersi alle procedure previste dalla legge. Le stesse conclusioni vanno rassegnate con riferimento agli addebiti relativi al servizio di trasporto funebre per persone indigenti. Con riferimento al periodo dell’Amministrazione Modaffari, risulta che nel maggio del 2017 il Dirigente dell’Ufficio Politiche Sociali avesse affidato il servizio in questione ad una agenzia funebre mediante incarico diretto e senza alcuna procedura ad evidenza pubblica. Emerge che il 09.05.2017 il sindaco Modaffari abbia tempestivamente indirizzato al dirigente in questione e al segretario comunale una nota, con la quale specificava di essere venuto a conoscenza di detto affidamento diretto solo indirettamente e verbalmente e nella quale chiedeva di conoscere il criterio adottato per l’affidamento di detto servizio ed in particolare se lo stesso fosse avvenuto mediante il coinvolgimento di tutte le agenzie funebri cittadine. Nella medesima nota il sindaco chiedeva di procedere all’emanazione di apposito bando pubblico per l’affidamento del servizio. Risulta, altresì, che con delibera di giunta n. 136 del 07.06.2017 sia stato rivolto al Dirigente competente del servizio un atto di indirizzo finalizzato a provvedere, nei modi consentiti dalla legge, all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata in favore di un’agenzia specializzata nel settore dei servizi funerari. Infine con nota prot. n. 4/Gab del 16.01.2018 il sindaco chiedeva nuovamente al Dirigente del settore di dar corso alla prevista procedura negoziata per l’individuazione di un’agenzia di servizi funerari che all’occorrenza provvedesse all’espletamento del servizio. Viene rappresentato infine che, solo dopo tale ulteriore sollecito, il dirigente competente abbia provveduto all’emanazione del bando di gara. Anche con riferimento a detti episodi, pertanto, non può ritenersi che dalla condotta dell’Amministrazione emerga un qualche condizionamento della stessa da parte della criminalità organizzata locale, emergendo invece una condotta di segno opposto finalizzata a far assumere al dirigente competente provvedimenti a garanzia della trasparenza, dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. Conclusivamente può ritenersi, pertanto, che con riferimento agli amministratori interessati non sussistano gli elementi di cui al comma 1 dell’art. 143 del d.lgs. 267/2000. Ciò che emerge dagli atti e dalle risultanze ispettive della Prefettura è l’esistenza di una condotta illecita posta in essere dal personale dell’ufficio tecnico che, tuttavia, non consente di denotare in capo all’Amministrazione comunale alcun collegamento neppure indiretto ovvero alcun condizionamento da parte della criminalità organizzata. Diversamente opinando si giungerebbe a delineare una responsabilità oggettiva della componente politica comunale per condotte poste in essere dal personale dirigenziale (dalla stessa più volte osteggiate) priva di qualsiasi riferibilità ad un qualche elemento soggettivo del sindaco e dei componenti della giunta coinvolti dallo scioglimento. Vale la pena sottolineare, infine, che dall’indagine sfociata nell’adozione dell’ordinanza del GIP del Tribunale di Caltanissetta del 28.06.2018, con la quale sono state applicate misure restrittive della libertà personale nei confronti di sedici persone, non emerge in ogni caso, con riferimento al dirigente dell’ufficio tecnico comunale di San Cataldo, alcuna condotta qualificabile quale concorso esterno in associazione mafiosa, come può evincersi in diversi passi dell’ordinanza medesima, nella quale il gip sottolinea l’esistenza di un asse corruttivo che aveva coinvolto il dirigente dell’ufficio tecnico del come di San Cataldo e la non sostenibilità della diversa ipotesi che i protagonisti di detto asse corruttivo fossero stati spinti o foraggiati da cosa nostra locale. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la richiesta avanzata dal Ministero dell’Interno ex art. 143 co. 11 Tuel, non può trovare accoglimento, con la conseguenza che non va dichiarata l’incandidabilità in relazione alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento del Consiglio Comunale di San Cataldo adottato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2019. Le spese del presente procedimento, considerata la natura dello stesso come sopra delineata, incardinato a seguito della trasmissione della proposta di scioglimento da parte del Ministero dell’Interno sì come disposta dal comma 11 della richiamata disposizione, vanno integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1013/2019 R.G., – rigetta la richiesta avanzata dal Ministero dell’Interno per le motivazioni di cui sopra; – compensa integralmente le spese del giudizio. Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della sezione civile del 17 gennaio 2020. IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Ester Rita Difrancesco dott.ssa Gabriella Canto