VALLELUNGA PRATAMENO – Dal Sindaco Pelagalli ticeviamo e pubblichiamo: “Mio malgrado, mi vedo ancora una volta costretto a replicare all’ennesimo articolo pubblicato dai consiglieri del gruppo autonomo sul quotidiano on line “Il Fatto Nisseno” lo scorso 31 marzo. Ed invero, l’errata lettura ed interpretazione delle norme regolamentari e normative per un verso e la non conoscenza delle medesime per altro verso può causare nei cittadini, semplici ed ignari delle norme che regolano la fattispecie, il formarsi di un errato convincimento e, come nel nostro caso, dell’impropria attribuzione di meriti. Scrivono i consiglieri del gruppo autonomo che l’approvazione delle variazioni di bilancio per la destinazione dell’avanzo di amministrazione non vincolato è di competenza del Consiglio Comunale e, a rafforzare il loro convincimento, citano l’art. 22, comma 4, del regolamento del consiglio comunale, adducendo che i consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del consiglio comunale e che è facoltà dei consiglieri comunali presentare emendamenti al bilancio (comma 4) e che nel caso specifico (rifacimento caditoie tra la via Nazionale e la via Roma) l’emendamento presentato dai consiglieri nella seduta consiliare del 9 novembre 2018, votato all’unanimità dall’intero consiglio, andava a modificare il programma della giunta di destinare parte dell’avanzo di amministrazione per altri lavori. I consiglieri del gruppo autonomo, certamente in assoluta buona fede, confermano però di aver violato il dettato normativo. Ed invero se la giunta non avesse previsto nel proprio programma anche tali lavori l’emendamento non avrebbe potuto essere eseguito perché improponibile ed inammissibile in quanto, come dagli stessi inconsapevolmente riferito, avrebbe determinato lo sconfinamento dalla funzione consiliare di indirizzo e controllo e l’invasione della sfera delle scelte discrezionali riservata esclusivamente all’organo esecutivo. Ci aiutano, a tal proposito, la lettura dell’art. 164 del T.U.E.L., che probabilmente i consiglieri del gruppo autonomo non ricordano, che al primo comma così recita: “l’unità di voto del bilancio per l’entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato nei titoli” e la lettura dell’art. 169 del T.U.E.L. che così statuisce: “1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. 3. L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le Comunità montane”. Il piano esecutivo di gestione, di cui al su richiamato art. 169, rappresenta una mera facoltà per gli enti locali, la cui dimensione demografica è inferiore alle 15.000 unità (tra cui il nostro comune), i quali, in alternativa a tale strumento, possono ricorrere all’adozione di singoli atti di indirizzo, contenenti la graduazione dei macroaggregati economici in capitoli e l’assegnazione degli obiettivi. In buona sostanza, negli enti medio-piccoli il piano esecutivo di gestione può essere parcellizzato in singoli atti di indirizzo. Tali atti, in assenza di disposizioni specifiche, rientrano nella competenza residuale del Sindaco ai sensi dell’art. 13, comma 1, L. R. n. 7/1992 il quale statuisce che: “ Il Sindaco (…) compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento e dei dirigenti”. Orbene, dalle norme su richiamate emerge che il consiglio comunale ha una competenza limitata all’approvazione del bilancio, la cui unità elementare di voto (per il consiglio) è il programma per la parte di spesa e la tipologia per la parte d’entrata. L’organo esecutivo è, invece, competente all’approvazione del piano esecutivo di gestione (o di specifici atti di indirizzo) che è lo strumento programmatico, attraverso il quale si articolano i programmi e le tipologie in capitoli (ed eventuali articoli) e si fissano gli obiettivi gestionali. Pertanto, come già argomentato sinteticamente nel mio precedente articolo, il consiglio comunale alloca le risorse economiche in programmi mentre l’organo esecutivo le ripartisce in microaggregati (i capitoli) e precisa gli obiettivi gestionali, con la conseguenza che il primo impartisce gli indirizzi generalissimi in materia di utilizzo delle risorse finanziarie, mentre il secondo ne programma più specificatamente l’utilizzo. Così spiegato l’assetto delle competenze, spero comprensibilmente, deve ritenersi che il consiglio non può stabilire le modalità concrete di utilizzo delle risorse finanziarie attraverso l’indicazione specifica degli obiettivi da raggiungere. I consiglieri, approvando i due emendamenti e conseguentemente spostando le risorse finanziarie da un programma ad un altro, non si sono resi conto, ripeto in assoluta buona fede, di aver violato i principi suddetti perchè hanno indicato le modalità di utilizzo di tali somme, individuando le finalità specifiche da perseguire attraverso le stesse. In una parola l’organo consiliare ha determinato gli obiettivi gestionali, invadendo la sfera di competenza dell’organo esecutivo. Tale deliberato sarebbe stato oggetto di opposizione nelle competenti sedi giudiziarie ma, come più volte spiegato e qui ripetuto, non si è ritenuto impugnarlo in quanto gli interventi da loro illegittimamente indicati erano già stati programmati dalla giunta come riferiti nel corso del più volte richiamato consiglio del 9 novembre 2018. In altre parole, se l’intervento sulle caditoie non fosse stato previsto (a tal proposito si richiama la nota del sindaco prot. 8419 del 28/08/2018 ad oggetto “ Caditoie stradali del tratto compreso tra le vie Roma e Nazionale ed interventi atti a mitigare il rischio idreogeologico”, l’emendamento sarebbe stato improcedibile e lo stesso dicasi per l’altro emendamento (pubblica illuminazione) che qualora non fosse stato inserito dalla giunta nel programma triennale delle opere pubbliche (peraltro già approvato dal consiglio comunale) non si sarebbe potuto realizzare anche se votato all’unanimità. Va al riguardo rammentato che l’azione di indirizzo e controllo attribuita al consiglio comunale non autorizza allo sconfinamento dal ruolo che, ove posto in essere con particolare riguardo al merito delle scelte, determinerebbe confusione e incertezza di compiti e funzioni, essendo essa mirata unicamente alla verifica che l’Amministrazione persegue fini coerenti con il programma politico e con le disposizioni normative che sorreggono tali finalità. Nel caso concreto, come sopra detto, si è verificata una palese ingerenza del consiglio comunale nelle scelte dell’amministrazione comunale e tale ingerenza non è peraltro suffragata dai richiami normativi alle fonti interne, che, come più volte sostenuto, attribuiscono la predisposizione del progetto di bilancio e delle relative variazioni all’organo di amministrazione attiva e demandano all’organo consiliare la verifica della congruità delle scelte al programma politico del Sindaco. A nulla rileva infine il richiamo operato al verbale della conferenza dei capi gruppo sia perché atto endoprocedurale non vincolante sia perché la giunta aveva incluso l’intervento, insieme agli altri, elencati nella seduta consiliare del 09 novembre 2018, nel più generale capitolo delle opere pubbliche. Ritenendo di chiudere qui definitivamente l’argomento auguro ai consiglieri del gruppo autonomo, cui ricordo che i 24 mesi che mi separano dalla scadenza del mandato elettorale sono gli stessi che separano anche loro, di comprendere appieno quali sono le loro funzioni e le loro prerogative”.
Vallelunga, approfondimenti a distanza fra Pelagalli e consiglieri del gruppo autonomo
Gio, 11/04/2019 - 07:30
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