Dagli appalti alle dighe “per il rilancio del settore dei contratti pubblici” e “l’accelerazione degli interventi infrastrutturali”. L’ultima bozza in circolazione dello ‘Sblocca cantieri’, domani probabilmente sul tavolo del Consiglio dei ministri, si sviluppa in 5 articoli e 23 pagine che riguardano: modifiche al codice dei contratti pubblici; disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa; semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche; commissari straordinari; Agenzia nazionale per la sicurezza delle dighe. Tra i ‘grandi assenti’ rispetto alla versione precedente c’e’ innanzitutto il condono, di cui in questa bozza non vi e’ alcun riferimento. Inoltre e’ saltata l’eliminazione della soglia del 30% per il subappalto. Tra le novita’, invece, l’innalzamento della soglia per l’affidamento di lavori con procedura negoziata, da 150.000 a 350.000 euro. Inoltre il criterio di aggiudicazione del ‘minor prezzo’ viene esteso anche ai contratti sotto soglia: “Le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti – si legge – sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa”. Entrano poi in campo i commissari straordinari “per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari”. I commissari sono nominati dal presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, e a loro “spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi”. Un commissario ad hoc e’ previsto per le strade della Regione SICILIA “al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria”. Arrivano poi risorse per 23 milioni per la nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche (Andig), cui e’ dedicato l’articolo 5. Il provvedimento parla di una copertura finanziaria di oltre 23 milioni per due anni, di cui “7.693.000 per il 2019 e 15.386.000 per il 2020”. L’Andig “e’ dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti di quanto previsto dall’articolo 8 del citato decreto legislativo e dallo statuto di cui al successivo comma 7, ed e’ sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”. Regioni e Province autonome possono avvalersi dell’Agenzia “per l’approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza delle dighe e delle opere di derivazione di loro competenza, nonche’ richiedere consulenza ed assistenza tecnica relativamente ad altre infrastrutture idriche di loro competenza, anche in materia di concessioni di derivazione di acqua pubblica”.