E’ questa la COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 del 28-01-2019:
OGGETTO: Annullamento in autotutela atti inerenti al piano triennale OO.PP. 2018/2020.
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di gennaio alle ore 18:00, in Vallelunga Pratameno nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Avv. TOMMASO PELAGALLI SINDACO P
Sig.ra SAMANDA MINISTERI ASSESSORE P
D.ssa ROSA IZZO ASSESSORE P
ne risultano presenti n° 3 e assenti n° 0
Assume la presidenza il Signor Avv. TOMMASO PELAGALLI in qualità di SINDACO
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune DOTT.SSA Lucia Maniscalco
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Ufficio: AREA P.O. N.1 – AMMINISTRATIVA
Oggetto: Annullamento in autotutela atti inerenti al piano triennale OO.PP. 2018/2020.
Il sottoscritto sottopone all’esame della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:
Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2012, si provvedeva ad inserire alcune vie locali nell’elenco comunale delle strade e al riconoscimento per le stesse della titolarità ed uso pubblico; tali strade derivavano da lottizzazione privata giusta il piano di lottizzazione presentato dalla ditta Vara Salvatore, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14/12/1979, cui era seguita la convenzione con il Comune rep. n. 432 del 18/02/1981, nonché giusta il piano lottizzazione presentato dalla ditta Vara-Alaimo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell’8/07/1980, cui era seguita la convenzione stipulata con il Comune in data 23/09/1983;
le suddette convenzioni non contemplavano tra le opere di urbanizzazione la realizzazione dell’illuminazione pubblica seppur prevista dalla normativa recata dall’art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847 cui rinvia la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, mentre prevedeva le seguenti opere a carico dei lottizzanti:
a)la rete stradale e spazi di sosta e parcheggi;
b)la rete di distribuzione dell’energia elettrica;
c)la rete fognante;
d)la rete di distribuzione idrica;
e)la sistemazione degli spazi destinati a verde pubblico attrezzato; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31/03/2014, si provvedeva ad acquisire ai sensi dell’art. 31 della L. n. 448/98, evidenziandone l’uso pubblico e l’intervenuta realizzazione da parte del Comune di opere di urbanizzazione quali la rete idrica e, in concessione, la rete gas: le strade, parcheggio e verde attrezzato individuate nell’elenco sotto riportato:
Via Mascagni;
Via Paganini;
Via Donizzetti;
Via Cilea;
Via Toscanini;
Via Zandonai;
nella seduta di Consiglio Comunale del 09 novembre 2018, questo Ente, in sede di approvazione delle variazioni al bilancio di previsione 2018/2020, ha, in difformità dalla manovra finanziaria presentata dall’Amministrazione Comunale per l’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione entro il 31/12/2018, approvato l’emendamento relativo alla realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione nelle vie sopra elencate per l’importo complessivo di € 113.000,00 allo scopo di finanziare l’intervento complessivo pari ad € 178.000,00; l’emendamento approvato in aula, sul quale sono stati acquisiti i pareri dei responsabili delle aree tecnica, finanziaria e dal revisore dei conti, si è rivelato inattuabile in assenza della previsione dell’opera nell’elenco annuale 2018 del Piano Triennale 2018/2020; a seguito di una complessa istruttoria, con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 23/11/2018, si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo, rimodulato dall’U.T.C, dei lavori riguardanti la realizzazione della pubblica illuminazione delle Vie Mascagni, Paganini, Donizetti, Toscanini, Zandonai e Cilea, dell’ importo complessivo di €. 155.959,36 di cui, €.114.146,10 per lavori a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza, pari ad € 1.143,80, oltre le somme a disposizione della Amm.ne pari ad € 40.669,46 aggiornato al vigente prezziario regionale OO.PP. (D.A 1/gab del 08/01/2018 – GURS n. 5 del 26/01/2018), seppur con la prescrizione che la validazione del progetto venisse assicurata da idonea figura professionale dotata di specifica competenza in materia; si adottava la modifica del piano triennale delle OO.PP. 2018-2020 e relativo elenco annuale 2018, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29-03-2018, e successiva 1^ variazione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 26-08-2018, inserendo, in detta annualità, i lavori riguardanti l’Illuminazione delle Vie Mascagni, Paganini, Donizetti, Toscanini, Zandonai e Cilea, da finanziarsi con fondi comunali, sostituendo talune schede; si dava mandato al Responsabile Unico del Procedimento di espletare tutti gli atti consequenziali al presente atto subordinatamente all’approvazione della modifica del Piano Triennale OO.PP 2018-2020 ed elenco annuale 2018, 2 Variazione, da parte del Consiglio Comunale; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 05/12/2018, il Consiglio Comunale approvava la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Programma Triennale OO.PP. 2018–2020–Elenco annuale 2018–Variazione n. 2” con l’inserimento nell’annualità 2018, dell’intervento riguardante l’esecuzione delle opere, emendate dal Consiglio Comunale nella seduta del 09-11-2018, riguardanti l’Illuminazione dell’area compresa tra le Vie Mascagni, Donizetti, Toscanini, Zandonai e Cilea, da finanziarsi con fondi comunali;
Considerato che:
nella medesima seduta del 05/12/2018, un consigliere comunale sollevava questione in ordine ad eventuale incompatibilità richiedendo al riguardo il parere al Segretario Generale del Comune; il Segretario esprimeva il proprio parere confermandone la sussistenza e precisava che il significato dell’astensione andasse letto nella ratio legis individuata nell’esigenza di scongiurare che il consigliere con le proprie argomentazioni potesse influenzare il risultato della votazione;
dopo la deliberazione consiliare n. 46 del 05/12/2018, si è appreso che taluni consiglieri comunali, seppur interessati, non si sono allontanati dall’aula; si è inoltre appreso, dopo l’adozione della deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 23/11/2018, approvativa del progetto esecutivo adeguato al prezzario regionale e dell’adozione della variante del piano triennale OO.PP. 2018/2020 e dell’elenco annuale 2018, che anche il progettista, capo area tecnica, è interessato alla realizzazione dell’opera in quanto proprietario di un immobile facente parte della lottizzazione in argomento, seppure questi abbia ritenuto, giusta la nota n. 12121 del 05 dicembre 2018, di non incorrere in situazioni di incompatibilità a seguito dell’acquisizione delle aree da parte del Comune, che le definiscono ormai come aree pubbliche;
per dirimere il dubbio, si è provveduto a richiedere l’autorevole parere dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali giusta la nota del Sindaco n. 128 del 04.01.2019; con nota prot. n. 978 del 15/01/2019 ad oggetto “Richiesta parere- Comune di Vallelunga Pratameno Modifica al piano triennale OO.PP. 2018/2020. Presunta incompatibilità dei consiglieri e del progettista.”, acquisita al prot. n. 453 del 15/01/2019 di questo Ente, l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, dopo aver richiamato la relazione del Segretario dell’Ente e dopo aver evidenziato che nello specifico non appare sussistano dubbi interpretativi sulle norme in questione (artt. 176 O.A.EE.LL: e 16 della L.R. 30/2000, nonché del codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 62/2013), conclude demandando al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, “di valutare, nella propria autonomia, l’ipotesi di un riesame, in autotutela, degli atti in questione, per evitare di esporre l’ente a contestazioni giurisdizionali, i cui esiti sarebbero difficilmente prevedibili, non lascia spazio ad interpretazioni diverse da quella dell’azione in autotutela”; a seguito dell’acquisizione del suddetto parere, il Sindaco ha disposto, con nota n. 533 del 17/01/2019, l’annullamento in autotutela degli atti inerenti la seconda variazione del piano triennale oo.pp.
2018/2020;
Considerato altresì che nei termini prescritti dalla citata nota del Sindaco n. 533/2019, non sono pervenute proposte di annullamento in autotutela e che pertanto si rende necessario intervenire con apposita direttiva della Giunta Comunale;
Vista la corrispondenza intercorsa in materia: nota del Responsabile dell’Area Tecnica n. 561 del 18/01/2019 ad oggetto “Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica- Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali. Nota protocollo n. 978 del 15/01/2019- Avvio procedimento in autotutela”; nota n. 639 del 21/01/2019 del Segretario Generale di questo Ente ad oggetto “Incompatibilità dei consiglieri e del progettista. Avvio procedimenti in autotutela. Riscontro nota n. 561 del 18 gennaio 2019 dell’Area Tecnica”;
Ritenuto dover disporre in modo cogente nei confronti del Responsabile dell’Area Tecnica e del Responsabile del procedimento l’avvio dei procedimenti in autotutela;
Visti la corrispondenza con l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e in particolare la nota n. 978 del 15/01/2019;
Visti gli atti deliberativi sopra richiamati;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Visto l’art. 176 dell’O.R.EE.LL.;
Visto l’art. 16 della L.R. 30/2000 e s.m.i.;
Visto il Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. n. 62/2013;
Visto il Codice di comportamento specifico di questo Ente;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
P R O P O N E
Disporre che si provveda a cura dell’Area Tecnica a predisporre con immediatezza e presentare, entro e non oltre giovedì 31 gennaio 2019, la proposta di deliberazione di annullamento degli atti inerenti la seconda revisione del piano triennale oo.pp. 2018/2020 e atti connessi, ovvero la delibera di Giunta n.95/2018, la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 9 novembre 2018, la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 5/12/2018;
Dare atto che la presente ha valore di direttiva cogente e che pertanto non può essere disattesa. Vallelunga, 28 gennaio 2019. L’Amministrazione Comunale Avv. Tommaso Pelagalli, Ass. Samanda Ministeri, Ass. Rosamaria Izzo
PARERI
Ai sensi e per gli effetti del’art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita’ tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto
28-01-2019 IL CAPO AREA F.to DOTT.SSA Lucia Maniscalco
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della Legge Regionale 23.12.2000, n. 30, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita’ contabile sulla deliberazione di cui all’oggetto
28-01-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA F.to Domenico Indelicato
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla stessa;
Ritenuto di dover modificare la suddetta proposta di deliberazione nella parte relativa al dispositivo nella considerazione che l’annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 23/11/2018 può essere direttamente effettuato dalla stessa essendo decorsi i termini assegnati all’UTC, con la nota del Sindaco n. 533 del 17/01/2019, per provvedere;
Vista la richiesta di parere inoltrata all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali giusta la nota del Sindaco n. 128 del 04.01.2019;
Vista la nota prot. n. 978 del 15/01/2019 ad oggetto “Richiesta parere- Comune di Vallelunga Pratameno- Modifica al pino triennale OO.PP. 2018/2020. Presunta incompatibilità dei consiglieri e del progettista.”, acquisita al prot. n. 453 del 15/01/2019 di questo Ente, l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, dopo aver richiamato la relazione del Segretario dell’Ente e dopo aver evidenziato che nello specifico non appare sussistano dubbi interpretativi sulle norme in questione (artt. 176 O.A.EE.LL: e 16 della L.R. 30/2000, nonché del codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 62/2013), conclude demandando al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, “di valutare, nella propria autonomia, l’ipotesi di un riesame, in autotutela, degli atti in questione, per evitare di esporre l’ente a contestazioni giurisdizionali, i cui esiti sarebbero difficilmente prevedibili”;
Dato atto che a seguito dell’acquisizione del suddetto parere, il Sindaco ha disposto, con nota n. 533 del 17/01/2019, l’annullamento in autotutela degli atti inerenti la seconda variazione del piano triennale oo.pp. 2018/2020;
Dato altresì atto che alla luce del parere reso dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali è riscontrabile un vizio nel procedimento di formazione degli atti che può rimosso attraverso l’emanazione di provvedimenti in autotutela con riguardo alla delibera di approvazione del progetto esecutivo, agli atti presupposti e agli atti conseguenziali;
Considerato che nei termini prescritti dalla citata nota del Sindaco n. 533/2019, non sono pervenute proposte di annullamento in autotutela e che pertanto si rende necessario intervenire con apposita direttiva della Giunta Comunale; Vista la corrispondenza intercorsa in materia: nota del Responsabile dell’Area Tecnica n. 561 del 18/01/2019 ad oggetto “Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica- Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali. Nota protocollo n. 978 del 15/01/2019- Avvio procedimento in autotutela”; nota n. 639 del 21/01/2019 del Segretario Generale di questo Ente ad oggetto “Incompatibilità dei consiglieri e del progettista. Avvio procedimenti in autotutela. Riscontro nota n. 561 del 18 gennaio 2019 dell’Area Tecnica”;
Ritenuto dover annullare la propria delibera n. 95 del 23/11/2018;
Ritenuto altresì dover disporre in modo cogente nei confronti del Responsabile dell’Area Tecnica e del Responsabile del procedimento l’avvio dei procedimenti in autotutela con riguardo agli atti posti in essere in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 23/11/2018 compreso l’annullamento in autotutela della procedura di gara in corso;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 09/11/2018 approvativa della prima variazione del bilancio di previsione 2018;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 05/12/2018;
Visti gli atti deliberativi richiamati in proposta;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Visto l’art. 176 dell’O.R.EE.LL.;
Visto l’art. 16 della L.R. 30/2000 e s.m.i.;
Visto il Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. n. 62/2013;
Visto il Codice di comportamento specifico di questo Ente;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese
D E L I B E R A
DI annullare in autotutela la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 23/11/2018 approvativa del progetto esecutivo, rimodulato dall’U.T.C, dei lavori riguardanti la realizzazione della pubblica illuminazione delle Vie Mascagni, Paganini, Donizetti, Toscanini, Zandonai e Cilea, dell’ importo complessivo di €. 155.959,36 di cui, €.114.146,10 per lavori a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza, pari ad € 1.143,80, oltre le somme a disposizione della Amm.ne pari ad € 40.669,46 aggiornato al vigente prezziario regionale OO.PP. (D.A 1/gab del 08/01/2018 – GURS n. 5 del
26/01/2018);
di disporre che si provveda a cura dell’Area Tecnica ad adottare gli atti gestionali consequenziali compreso l’annullamento in autotutela della procedura di gara in corso;
Dare atto che la presente ha valore di direttiva cogente e che pertanto non può essere disattesa;
Trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area tecnica per l’adozione degli atti di competenza; Trasmettere copia della presente al Presidente del Consiglio per gli adempimenti di competenza.
Indi, la Giunta Comunale con votazione unanime resa in modo palese
D EL I B E R A
• dichiarare la presente immediatamente esecutività, ai sensi dell’art. 12, co. 2, della L.R. n. 44/’91, stante l’urgenza
L’Assessore Anziano Il Presidente Il Segretario
F.to Sig.ra SAMANDA MINISTERI F.to Avv. TOMMASO PELAGALLI F.to DOTT.SSA Lucia Maniscalco”