Vallelunga, su scuolabus ping pong tra Pelagalli e Ognibene

VALLELUNGA PRATAMENO – La replica  del sindaco Pelagalli che riceviamo e pubblichiamo: “Mio malgrado, mi vedo costretto a replicare ancora una volta alle pretestuose ed infondate accuse dell’amico arch. Loreto Ognibene il quale non trova di meglio, per attaccare la mia persona e l’Amministrazione di immobilismo, che polemizzare su una problematica (scuolabus) sulla quale, a tenore di quanto dallo stesso argomentato, versa in stato confusionale. Emerge, pertanto, ancora una volta la necessità di fare chiarezza ad onore del vero e, soprattutto, per non creare inutili speculazioni. Innanzi tutto, non risulta che questa Amministrazione (per un anno e mezzo circa) o le precedenti durante la malattia del compianto Michele La Duca abbia erogato il servizio affidandolo ad altro personale. L’Amministrazione comunale, venuto meno l’unico profilo di autista presente in organico ovvero di una cat. B3 giuridica abilitato alla guida dei mezzi pesanti, con la delibera n. 64 del 20/07/2016 e le successive determine, citate nell’articolo cui si replica, e in applicazione del principio normativo e contrattuale pure li richiamato, ha provveduto a coprire temporaneamente la vacatio assegnando ad un operaio di cat. A la mansione del profilo superiore ovvero la cat. B al fine di svolgere la mansione di autista generico non potendosi attribuire la mansione di autista di mezzi pesanti per la quale, come già detto, occorre la cat. B3. Ciò è facilmente evincibile dal fatto che nei su richiamati atti viene richiesta ai fini dell’idoneità alla mansione superiore la sola patente C perché la mansione direttamente superiore alla cat. A è la B e non la B3 per la quale, invece, è richiesta la patente D oltre ai certificati abilitativi. Per aiutare l’amico interlocutore, che non è un avvocato, e coloro che leggeranno l’ articolo a non interpretare malamente le norme, aggiungo che l’art. 8 del Ccnl del 14/09/2000 parla di conferimento di mansioni superiori per il termine massimo di sei mesi e non di rinegoziazione del contratto. Termine quest’ultimo fuorviante e improprio. In riferimento all’applicazione dell’art. 4, comma 2 lett. a), del Ccnl 31/03/1999 ho già risposto con la mia precedente replica ma ripeto, non essendo avvocati, non se ne può cogliere il senso. La procedura suggerita, infatti, è la medesima da me già citata ovvero la procedura concorsuale (anche con mobilità intercomunale o tra Enti). Ed invero, l’accesso al profilo della detta categoria può avvenire solamente per selezione PUBBLICA nella quale può riservarsi il 50% dei posti a concorso al personale interno. A tale procedura, come già detto, l’Amministrazione provvederà in seguito alla stabilizzazione dei contrattisti, sussistendo la capacità finanziaria. Lo stesso dicasi, infine, per le procedure di stabilizzazione del personale contrattista che questa Amministrazione ha già avviato ben “sapendo che ci sono all’interno dell’organico del comune, precari, articolisti, padri e madri di famiglia che da oltre 20 anni attendono di essere stabilizzati”. Quindi, non ravvisando in quanto da me dichiarato nulla di cui stupirsi ritengo congruo che sia io a stupirmi di quanto da Ella impropriamente e pretestuosamente asserito. Nella speranza che questa partiia di ping pong abbia finalmente fine, ribadisco che sono sempre disponibile ad accettare consigli e suggerimenti ma non posso accettare la “paternale” da chi strumentalizza le problematiche servendosi del popolo ma non per il popolo. Avv. Tommaso Pelagalli”

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