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Ethikos per il territorio: difesa commerciale del grano e delle imprese agricole produttrici

Redazione

Ethikos per il territorio: difesa commerciale del grano e delle imprese agricole produttrici

Sab, 03/11/2018 - 09:37

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Si ritiene debbano avviarsi delle indagini conoscitive di natura generale nel settore economico del Grano, nei quali l’evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi ed altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata, e capire se in qualche anello della filiera, ci siano abusi o distorsioni.

L’Italia è il primo produttore mondiale di Grano duro nel 2017, con una produzione raccolta di q.li 44.798.428, su una superficie di ettari 1.336.018, di cui la prima regione produttrice è la Puglia con q.li 9.243.000 (20,63% del dato nazionale) e la seconda è la Sicilia con q.li 8.909.000 (19,89%).

L’Italia è il principale esportatore al mondo di paste alimentari con una quota di mercato del 33%, cui corrisponde un valore di fatturato export di € 2 miliardi 261 milioni, al secondo posto la Cina col 9%, a seguire la Turchia col 6%.

L’Italia, importava frumento nel 2006 per € 1miliardoe43milioni, mentre nel 2016 per € 1miliardo984milioni.

L’Italia, importava cereali e derivati nel 2006 per € 2.366milioni, mentre nel 2016 per € 4.518milioni; esportava cereali e derivati nel 2006 per € 2.472milioni, mentre nel 2016 per 5.705milioni;

In Sicilia, si è registrato un calo degli ettari coltivati a Grano duro, si è passati dai 330.236 ettari coltivati nel 2010 ai 287.825 ettari del 2017, dovuto alla scarsa remunerazione del prodotto, col conseguente disagio economico e sociale rappresentato dagli Agricoltori in incontri con le Istituzioni Regionali.

Si rappresenta una scarsa correlazione tra l’andamento dei prezzi al consumo dei prodotti derivati del Grano (pane, pasta, biscotti) e il prezzo che i trasformatori corrispondono ai produttori nazionali, o soprattutto a quelli del sud ed isole, per la vendita del frumento, in controtendenza da anni anche con l’andamento dei costi produttivi.

Ciò potrebbe essere riconducibile a problematiche di funzionamento delle dinamiche concorrenziali e di mercato, dei diversi settori collegati verticalmente lungo la filiera produttiva, che incidono sui meccanismi di trasmissione dei prezzi lungo la filiera stessa.

Considerato:

– il basso livello di concentrazione strutturale dell’offerta di materia prima da parte dei produttori delle due regioni maggiormente produttrici Puglia e Sicilia, ed inoltre della Basilicata e Sardegna (quest’ultime due producono in totale q.li 4.348.203 pari al 9,71% del dato nazionale),

– il rilevante incremento delle importazioni verificatosi nell’ultimo decennio come sopra riportato, cui fra l’altro sui sistemi di controllo qualitativo e di salubrità si è posta l’attenzione solo di recente,

sembra potersi generare uno squilibrio del potere di negoziazione nell’ambito delle relazioni commerciali fra agricoltori e molini ed industria dei derivati del grano, favorendo l’adozione di condotte commerciali sleali.

Il potere negoziale dei singoli agricoltori nei confronti dei Molini risulta, nella stragrande maggioranza dei casi, intrinsecamente squilibrato a favore di quest’ultimi, i quali disponendo della propria maggiore forza commerciale, impongono condizioni contrattuali che determinano prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi sostenuti dagli imprenditori agricoli.

Fra l’altro la negoziazione delle condizioni economiche di cessione non è stata mai demandata dagli agricoltori, ad organizzazioni interprofessionali o sindacali rappresentative della categoria, né sembra vi siano state azioni di sostegno concrete, da parte di Organismi Pubblici e/o Camere di Commercio, per promuovere e applicare Contratti di filiera che garantissero un equo prezzo.

In primo luogo, infatti, a differenza del Molino o dell’Industria, l’agricoltore è obbligato a collocare tutta la propria produzione raccolta immediatamente, senza nessuna possibilità di conservare il prodotto e di modulare l’offerta in funzione delle condizioni di mercato.

Inoltre, mentre generalmente l’intera produzione di grano di ciascuna azienda agricola viene conferita a poche imprese molitorie, con alcune in posizione prevalente nei territori, le imprese molitorie generalmente, hanno numerosi clienti.

Si rileva la significativa sproporzione di forza contrattuale tra le parti del contratto di fornitura – ossia le piccole imprese di produzione, da una parte, e le industrie molitorie dall’altra – i prezzi non sono, in realtà, concordati, bensì imposti unilateralmente dall’industria molitoria, senza margine di trattativa per il venditore.

Considerato:

-la  prima posizione che occupa l’Italia nella produzione mondiale del Grano duro e nella produzione di Pasta alimentare, essendone anche il primo esportatore,

-la consistente forza di penetrazione commerciale in termini di marketing del Brand Italia, Sicilia Puglia interconnesso alle produzioni di paste alimentari, biscotti ed altri derivati del nostro grano,

-il gradimento delle nostre produzioni da parte dei consumatori, e nei settori del food e della ristorazione a livello mondiale,

non risponde a logiche commerciali lineari il non garantire un’equa remunerazione del lavoro e del rischio d’impresa ai produttori del grano, si evincono pertanto fenomeni di speculazione economica ai danni delle imprese agricole e conseguentemente dei consumatori finali.

Si ritiene si possano ravvisare le fattispecie dell’eventuale sussistenza di irregolarità, e si rappresentano a seguire, le Norme e gli Enti competenti a trattare le questioni, a cui ci si debba rifare, al fine di salvaguardare le imprese agricole e le relative produzioni del Grano, anche nell’interesse dei Consumatori finali.

  Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza

–  Articolo 2 della legge n. 287/90 sulle intese restrittive della concorrenza, poste in essere da imprese indipendenti che si accordano, espressamente o implicitamente, al fine di  coordinare i loro comportamenti sul mercato,  che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti: nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;  ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.

– Articolo 3 della legge n. 287/90 sugli abusi posti in essere da una o più imprese in posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, che sfruttano il proprio potere a danno dei consumatori ovvero impediscano ai concorrenti di operare sul mercato, causando, conseguentemente, un danno ai consumatori.

– Articoli 5 e 6 della legge n. 287/90 sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la concorrenza.

– Art. 9 della legge n. 192/1998 sull’abuso da dipendenza economica, la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi; la dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti; l’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

  Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle Politiche Agricole

-Misure di salvaguardia e difesa commerciale – antidumping

Regolamenti UE 2018/825, 2016/1036, 2016/1037, 2321/2017, 2015/478, 2015/755, 2009/260 e 1994/519.

Norme istituite applicabili per la protezione del mercato del Grano dai danni derivanti da alterazioni dei flussi commerciali (vedasi gli incrementi notevoli di importazioni sopra riportate), quali consistenti e rilevabili importazioni che non consentono ai produttori comunitari di riorganizzare la produzione per contrastarne l’impatto.

Pertanto stante:

– la condizione specifica individuata;

– l’esistenza di una grave crisi del settore ed il pericolo della chiusura delle imprese agricole con conseguente perdita di posti di lavoro;

-il danno ambientale derivabile dalla presumibile scomparsa dei presidi agricoli nel territorio;

-il rischio di esclusione sociale e di svantaggio per le Comunità rurali;

sia consentito applicare i dazi o le quote all’importazione del grano, allo scopo di proteggerne in via eccezionale e temporanea la produzione.

Si ritiene esperibile il procedimento di accertamento, poiché sussistono le tre condizioni:

  1. Incremento, evidente e rilevante delle importazione del Grano;
  2. Esistenza di una grave crisi attuale di un settore produttivo comunitario di rilievo, derivante da un repentino e sostanziale incremento delle importazioni;
  3. Interesse della Comunità; i benefici derivanti dalla introduzione del dazio dovranno essere superiori ai costi che ne deriverebbero.

Ricorrere al meccanismo per difendere sia gli agricoltori che i consumatori, dall’importazione di una materia prima alimentare che comunque possegga i requisiti, poiché sono fondati ed evidenti le distorsioni causate negli ultimi anni, tenuto conto anche dell’effetto del cosi detto dumping sociale ed ambientale relativamente ai Paesi Esteri di provenienza del Grano, rilevando se siano rispettate, presso quest’ultimi, le condizioni di lavoro e contrattuali, ad esempio in alcuni Paesi dell’Est, e le tutele dei lavoratori ed il divieto dello sfruttamento della manodopera minorile.

Si rileva che nell’audizione del 11 aprile 2017 alla Camera dei Deputati, in tema di “politiche commerciali europee, con particolare riferimento alle pratiche di dumping e alle misure di difesa commerciale”, la Commissaria Europea per il Commercio Cecilia Malmstrom, ha posto attenzione alla “promozione con l’industria alimentare di accordi commerciali nel settore dei cereali”, mostrando sensibilità alla difesa di tali produzioni agricole.

  Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

L’Agenzia Dogane e Monopoli contribuisce alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell’Unione Europea. Svolge inoltre attività di prevenzione e contrasto degli illeciti di natura extra-tributaria e valutaria, fra i quali, i traffici illegali di prodotti contraffatti o non rispondenti alle normative in materia sanitaria o di sicurezza. I processi di sdoganamento sono il risultato dell’interazione di tutti gli attori coinvolti a vario titolo nel “momento doganale”, Autorità Portuale, Terminalisti, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Servizio di Sanità Marittima, Servizio Veterinario, Servizio fitopatologico, Corpo Forestale, Agenzie Marittime, Case di Spedizione, Spedizionieri Doganali, etc. Esercita all’interno dell’Agenzia delle Dogane, un proprio Ufficio Investigazioni ed una propria Direzione centrale antifrode e controlli, che fra l’altro definisce le strategie di analisi, prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e dei reati tributari ed extratributari connessi a norme la cui applicazione è demandata alle Dogane

Le attività svolte attraverso il sistema informatico doganale, denominato “AIDA”, permettono:

di trattare in tempo reale, la generalità delle operazioni di import/export e transito;

di controllare ogni operazione dalla fase di presentazione della dichiarazione doganale sino allo svincolo delle merci;

di conoscere la destinazione dei container prima dello sbarco;

di fornire un servizio di sdoganamento in cui sono integrati i controlli tributari ed extratributari;

di selezionare le operazioni da controllare sulla base di una gestione del rischio;

di consentire l’interoperabilità con ogni ente/amministrazione coinvolta nei processi di competenza;

di mettere a disposizione degli altri enti ed amministrazioni le informazioni desunte dalle operazioni doganali, disponendo di un archivio dati.

Si precisa che la Commissione Europea è intervenuta:

-con Comunicazioni del 29/1/2016 e del 12/4/2018  in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare;

-con Comunicazione del 14 ottobre 2015, a difesa dei settori produttivi agroalimentari;

-intendendo salvaguardare il modello sociale e normativo europeo, per promuovere in tutto il mondo i valori europei come lo sviluppo sostenibile, il rispetto dei diritti umani, il commercio equo ed etico, e la lotta alla corruzione;

-impegnandosi a garantire che nessun accordo commerciale dell’UE avrà come effetto una riduzione dei livelli di protezione sociale, ambientale, dei consumatori e del lavoro attualmente vigenti nell’Unione Europea.

Pertanto, gli Organismi dell’Amministrazione della Regione Siciliana, gli Enti Pubblici preposti e le Autorità deputate dello Stato, possano svolgere le loro attività di indagine conoscitiva e verifica a salvaguardia delle produzioni di Grano delle Imprese Agricole produttrici e dei Consumatori.

(SALVATORE  LICARI, AGOSTINO   CASCIO, SALVATORE  CENTONZE e SALVATORE  RAMPELLO)