Salute

Quote consortili 2015 ex Salito: Interpellanza parlamentare “Mov.5 Stelle”

Carmelo Barba

Quote consortili 2015 ex Salito: Interpellanza parlamentare “Mov.5 Stelle”

Ven, 12/10/2018 - 11:03

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MUSSOMELI – In merito alle problematiche dell’ex Consorzio del Salito, relative alle quote consortili riferentesi al 2015, e facendo seguito ai diversi incontri assembleari, svoltisi in diverse realtà locali della provincia, il gruppo parlamentare regionale Mov.5 Stelle ha presentato al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessore regionale per l’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
apposita interpellanza che pubblichiamo integralmente:
“Interpellanza – N. 0000 -TITOLO Intenzioni in merito alle problematiche riguardanti il Consorzio di Bonifica n° 4 Caltanissetta

premesso che
i Consorzi di Bonifica rientrano fra gli Enti pubblici vigilati dalla Regione Siciliana, nello specifico dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 45/1995;
il Consorzio di Bonifica n° 4 Caltanissetta, confluito di recente nel Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, è stato costituito con Decreto presidenziale del 23 Maggio 1997 e ricade all’interno della provincia di Caltanissetta con una superficie pari ad Ha 104.094;
come indicato nel sito web del Consorzio, lo stesso gestisce un acquedotto idrico potabile, con acque fornite dalla Siciliacque s.p.a. subentrata all’EAS, attraverso gli schemi “Fanaco, Blufi ed Ancipa” ed a mezzo di una rete avente uno sviluppo di circa 350 chilometri, a servizio di un consistente numero di aziende zootecniche;
le utenze consortili sono circa 3.500 per una popolazione stimata di 12.000 unità, che ricadono principalmente nei territori dei comuni di Marianopoli, Santa Caterina, Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco, Montedoro, Mussomeli, Milena, Campofranco, Sutera e Acquaviva Platani;
rilevato che i Consorzi di bonifica, ai sensi della sopra menzionata legge regionale 45/1995,possono richiedere un contributo, ai fini del miglioramento fondiario e funzionamento del consorzio, nonché provvedere alle proprie spese e ai propri oneri di mantenimento;
i suddetti contributi annui registrano un aumento (passando da 18 euro a 76 euro per l’anno2015,mentreper gli anni 2016 e 2017ammontano a circa 50 euro), dovuto alle disposizioni contenute al comma 11, articolo 47, delle legge regionale 9/2015, che prevedeva una decurtazione progressiva dei finanziamenti da parte della Regione Siciliana ai Consorzi di bonifica, fino ad arrivare al 2021alla soppressione del suddetto trasferimento regionale;
considerato che diversamente dagli altri consorzi siciliani, il Consorzio di Caltanissetta non svolge compiti di bonifica o di miglioramento fondiario, ma che lo stesso si occupa soltanto di rifornire gli utenti di acqua potabile, acquistandola da Siciliacque s.p.a. per poi rivenderla ai consorziati che ne fanno richiesta;
come previsto dal “Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile” del Consorzio è vietato l’uso dell’acqua potabile per il funzionamento di macchine e altri attrezzi industriali e per l’irrigazione;
i consorziati, rispetto al servizio di distribuzione dell’acqua potabile, corrispondono già un canone idrico e la relativa tariffa a consumo;
alla luce di quanto sopra esposto, quindi non sussistendo alcuna controprestazione in riferimento al sopra citato contributo, diversi consorziati provvedevano a contestare i ruoli, promuovendo azioni dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che in massima parte, in assenza di benefici, provvedeva ad annullare le cartelle emesse;
quanto sopra esposto risulta essere in contrapposizione rispetto a quanto previsto dal comma 1, articolo 10, della legge regionale 45/1995 che dispone quanto segue: Le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione delle reti irrigue in esercizio, dalle secondarie all’utente sono a carico dei consorziati, ivi compresi gli eventuali enti pubblici e i titolari di immobili a uso diverso da quello agricolo ricadenti nel perimetro consortile e servizi dagli impianti irrigui, in proporzione del beneficio che essi traggono dalle medesime secondo tabelle di contribuzione predisposte dai consorzi.
La ripartizione delle spese avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti;
tenuto conto che in aggiunta a quanto sopra riportato, si evidenzia che il Consorzio in oggetto, non risulta avere applicato il Piano di Classifica, previsto ai sensi del predetto articolo 10 della legge regionale 45/1995, approvato con D.A. n. 1316/2012;
il comma 42, articolo 20, della legge regionale 19/2005 prevede l’emissione di ruoli provvisori nelle more dell’approvazione dei Piani di Classifica e che, una volta approvati, i consorzi di bonifica sono obbligati ad effettuare l’emissione di ruoli di contribuenza a conguaglio, relativamente agli anni interessati, facendo le dovute compensazioni in dare e avere;
disattendendo quanto previsto dal riferimento normativo sopra riportato,vengono tutt’oggi emessi ruoli di contribuenza provvisori, malgrado la sussistenza del piano di classifica approvato;

considerato, altresì, che il comma 2, articolo 6, della legge regionale 8/2017 autorizzava i Consorzi di Bonifica a disporre lo sgravio parziale dei ruoli già sospesi ai sensi del comma 28, articolo 10, della legge regionale 24/2016 relativi all’anno 2014 e 2015 già emessi nei confronti delle ditte consorziate;
La ripartizione delle spese avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti;
tenuto conto che in aggiunta a quanto sopra riportato, si evidenzia che il Consorzio in oggetto, non risulta avere applicato il Piano di Classifica, previsto ai sensi del predetto articolo 10 della legge regionale 45/1995, approvato con D.A. n. 1316/2012;
il comma 42, articolo 20, della legge regionale 19/2005 prevede l’emissione di ruoli provvisori nelle more dell’approvazione dei Piani di Classifica e che, una volta approvati, i consorzi di bonifica sono obbligati ad effettuare l’emissione di ruoli di contribuenza a conguaglio, relativamente agli anni interessati, facendo le dovute compensazioni in dare e avere;
disattendendo quanto previsto dal riferimento normativo sopra riportato, vengono tutt’oggi emessi ruoli di contribuenza provvisori, malgrado la sussistenza del piano di classifica approvato; con delibera n. 22 del 21 settembre 2017il Consorzio di Bonifica n. 4 Caltanissetta ha disposto di procedere alla revoca della sospensione posta in essere con delibera n. 27 del 28 dicembre 2016;
per sapere se questo Governo sia a conoscenza delle problematiche sopra elencate e se intenda porre in essere tutte le azioni necessarie utili alla risoluzione delle stesse, nonché pervenire all’eliminazione del contributo di miglioramento fondiario e di funzionamento a carico dei consorziati.
11 ottobre2018 –  Firmatari (Giovanni Carlo Cancelleri, Jose Marano, Valentina Zafarana, Antonino De Luca, Giampiero Trizzino , Roberta Schillaci, Stefania Campo, Francesco Cappello, Gianina Ciancio, Giovanni Di Caro, Nunzio Di Paola, Angela Foti, Matteo Mangiacavallo, Elena Pagana, Valentina Palmeri, Giorgio Pasqua, Salvatore Siragusa, Luigi Sunseri, Sergio Tancredi, Stefano Zito. (Foto d’archivio)