PALERMO – Il super bando per le forniture di pannoloni alle Aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana va contro il principio della concorrenza. Con questa motivazione la seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha annullato la gara da 114,7 milioni di euro. Viola, infatti, “il principio di concorrenzialita’ delle gare pubbliche, che ha il suo elemento cardine nel principio di massima partecipazione delle imprese in possesso dei requisiti richiesti”, scrivono nella loro sentenza il presidente Cosimo Di Paolo e l’estensore Federica Cabrini (Anna Pignataro consigliere), “imprese che devono avere il diritto di scegliere se partecipare in forma singola ovvero se ricorrere agli istituti dell’avvalimento o del raggruppamento temporaneo”.
A presentare il ricorso la ditta Tecnologie sanitarie sportive Srl Unipersonale, in campo contro la presidenza della Regione siciliana. Un classico Davide contro Golia vinto – nel rispetto della biblica tradizione – dal primo: un operatore economico del settore medico-sanitario, di piccole dimensioni, con 23 dipendenti e un fatturato annuo medio riferito agli ultimi tre esercizi di 7.841.723 euro interessato a pubbliche forniture di ausili per incontinenti nel territorio siciliano, per il quale ha un fatturato specifico medio nell’ultimo triennio di 463.923 euro. Solo che, rilevano i giudici amministrativi, “nel caso di specie la suddivisione in lotti e’ avvenuta in modo tale che, in relazione ai requisiti di capacita’ economico-finanziaria richiesti, l’impresa ricorrente non puo’ partecipare alla gara” quanto meno per i lotti 1 e 2, rispettivamente di 54.355.369 euro e di 56.782.774 euro. D’altra parte, argomenta il Tar, “la possibilita’ di partecipare alla gara in Rti o Consorzi non vale ad escludere l’illegittimita’ degli atti gara atteso che tale possibilita’ deve essere oggetto di scelta discrezionale dell’impresa e non puo’ diventare un obbligo”. Peraltro, viene rilevato, la stessa Direttiva appalti pur indicando che “nei mercati degli appalti pubblici dell’Unione si registra una forte tendenza all’aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, tuttavia, l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di evitare un’eccessiva concentrazione del potere d’acquisto e collusioni, nonche’ di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilita’ di accesso al mercato per le Pmi”.
Per i giudici del Tar, “solo un confronto competitivo ampio, attraverso la piu’ ampia partecipazione di operatori privati puo’ consentire di conseguire un maggior risparmio economico per le stazioni appaltanti”. E se e’ vero che il ricorso al raggruppamento temporaneo di imprese “costituisce lo strumento volto ad agevolare la partecipazione del maggior numero di imprese alle gare, non puo’ divenire un obbligo per la micro, piccola o media impresa che voglia comunque partecipare alla gara in forma singola e che, in mancanza di una concorde volonta’ di altre imprese, verrebbe automaticamente esclusa dalla gara stessa”. Ne’ ad avviso del collegio la centralizzazione delle procedure di gara (che garantisce di per se’ un risparmio nei costi di gestione delle gare e una migliore qualita’ della lex specialis, con riduzione del contenzioso), va confusa con l’aggregazione delle gare in “maxilotti”: la direttiva sugli appalti pubblici autorizza contratti in forma di lotti separati. La suddivisione in lotti degli acquisti pubblici chiaramente facilita l’accesso delle piccole e medie imprese, sia quantitativamente (la dimensione dei lotti puo’ meglio corrispondere alla capacita’ produttiva delle Pmi) che qualitativamente (il contenuto dei lotti puo’ corrispondere piu’ da vicino al settore di specializzazione delle Pmi). In aggiunta, dividere i contratti in lotti e dunque aprire la strada alla partecipazione delle Pmi “amplia la competizione, che e’ benefica per le stazioni appaltanti, sempre che sia appropriato e esperibile alla luce dei rispettivi lavori, servizi, forniture specifici”. In questo contesto, le stazioni appaltanti “devono rammentare che, benche’ siano autorizzate a limitare il numero di lotti per i quali possono competere le aziende, non debbono usare questa possibilita’ in un modo che distorca le condizioni per una giusta competizione. In aggiunta, rendere possibile partecipare ad una gara con un numero illimitato di lotti ha il vantaggio di non scoraggiare ne’ i contraenti generali dal partecipare ne’ la crescita delle imprese”. In altre parole, ad avviso del Collegio, il meccanismo della centralizzazione degli acquisti “deve condurre a forme di aggregazioni congruenti rispetto agli ambiti territoriali di riferimento, cosi’ da non risultare incompatibile col principio della partecipazione alle gare da parte di tutte le imprese interessate, ivi comprese le micro, piccole e le medie imprese, che sono la spina dorsale dell’economia dell’Ue, con grandi potenzialita’ in termini di creazione di posti di lavoro, di crescita e di innovazione”; pertanto “maggiore e’ il numero di lotti in cui e’ suddivisa una fornitura, maggiore sara’ il numero atteso dei partecipanti alla gara”.