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Sicilia, spese Ars: deputati prosciolti, giudice “ecco perchè”

Redazione

Sicilia, spese Ars: deputati prosciolti, giudice “ecco perchè”

Mer, 11/01/2017 - 09:40

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PALERMO – La Sicilia e’ sempre un’isola felice per i politici e cosi’ le cosiddette “spese pazze” dei gruppi politici, fino al 2012, non si potevano contestare perche’ non c’era alcun obbligo di rendicontarle e di dimostrarne i fini istituzionali. E’ una delle ragioni per le quali il Gup di Palermo Riccardo Ricciardi ha prosciolto (del tutto o solo in parte) 11 ex capigruppo dei partiti rappresentati all’Assemblea regionale siciliana: le motivazioni della sentenza di non luogo a procedere, emessa l’11 luglio scorso, sono state adesso depositate. Del tutto scagionati furono Francesco Musotto e Nicola D’Agostino (Mpa), Paolo Ruggirello (Mpa e Gruppo misto) e Marianna Caronia (Cantiere popolare); prosciolti solo da alcuni capi d’accusa – ma rinviati a giudizio per altre spese – furono invece Giulia Adamo (Pdl), Giambattista Bufardeci (Grande Sud), Nunzio Cappadona (Alleati per la Sicilia), Rudy Maira (Pid), Livio Marrocco (Pdl), Cataldo Fiorenza (Gruppo misto) e Salvo Pogliese (Pdl). Il processo contro di loro e’ gia’ iniziato. Solo il “decreto Monti”, il numero 174 del 10 ottobre 2012, trasformato nella legge 123 del 7 dicembre di cinque anni fa e recepito nell’Isola – in virtu’ dell’autonomia speciale – con la legge 1 del 2014, ha stretto i freni.
Prima della sua entrata in vigore – scrive il giudice Ricciardi – non era configurabile, in capo ai presidenti di ciascun gruppo parlamentare dell’Ars o in capo a ciascun parlamentare regionale, alcun obbligo di rendicontazione annuale delle somme mensilmente erogate dall’organo assembleare” per il “funzionamento di ogni singolo gruppo parlamentare, ne’, tanto meno, un obbligo di restituzione al termine della legislatura degli eventuali avanzi di gestione. In altri termini – chiosa il Gup – nessuna regolamentazione era prevista per la gestione dei contributi”. Tutto cio’ e’ valso fino alla quindicesima Legislatura compresa (2008-2012) e per parte di quella in corso, fino al 2013. Cosi’, per contestare i reati commessi prima, osserva ancora il giudice, vi sono due condizioni: “La prima e’ che vi sia prova del fatto che le spese sono state effettuate attraverso i contributi erogati dall’Ars a ciascun gruppo parlamentare, mediante l’esibizione della relativa documentazione fiscale, contabile ed extracontabile (scontrini, fatture e/o altri documenti ad essi equipollenti). La seconda condizione e’ che vi sia prova del fatto che quella spesa sia stata diretta a perseguire un fine non rispondente a quello istituzionale, essenzialmente legato al funzionamento del gruppo parlamentare che ne e’ stato il beneficiario”. Ma anche in questo caso ci sono ostacoli, stavolta di natura giuridica, garantista: deve essere cioe’ la Procura a dimostrare che sia stato commesso il peculato e non il capogruppo o il singolo deputato a produrre lo scontrino o la ricevuta. Diversamente, conclude Ricciardi, “si finirebbe con il far discendere la sua penale responsabilita’ esclusivamente da tale comportamento di natura omissiva, benche’ all’epoca dei fatti non vi fosse a livello normativo alcun obbligo di conservazione della relativa documentazione fiscale e, per l’effetto, di rendicontazione delle spese sostenute attraverso quei fondi”.

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