Il Tirocinio si configura quale intervento in seno al quale è prevista una attività formativa, che non costituisce rapporto di lavoro subordinato ed è finalizzata a favorire l’acquisizione di competenze mediante una concreta esperienza lavorativa. L’attivazione del tirocinio ed il relativo regolare svolgimento attengono ad un soggetto promotore, da ritenersi terzo (la Fondazione) rispetto al soggetto ospitante (azienda) e al tirocinante (giovane in cerca di lavoro), tenuto ad attuare precise regole scaturenti dalla convenzione espressamente stipulata tra il soggetto promotore e il datore di lavoro ospitante, pubblico o privato.
Il soggetto promotore, anche di concerto con il soggetto ospitante, provvederà ad assicurare contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi del tirocinante secondo le modalità stabilite dalla convenzione.
Tipologie di Tirocini. Si ritiene opportuno evidenziare che le tipologie di tirocinio attivabili sono le seguenti: a) tirocini formativi e di orientamento. Sono destinati ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi dall’attivazione e sono finalizzati a facilitare le scelte professionali e la occupabilità nel periodo di transito scuola lavoro attraverso una prima esperienza nel mondo del lavoro.
Durata del Tirocinio. Per ogni tipologia di tirocinio è prevista una durata massima comprensiva di eventuali proroghe:
Ogni soggetto promotore non può attivare più di un tirocinio nei confronti dello stesso tirocinante con lo stesso o analogo progetto formativo.
Soggetto Ospitante. Il soggetto ospitante (azienda) è tenuto a garantire che le attività del tirocinante siano coerenti con il piano formativo.
In particolare il soggetto ospitante deve:
Possono essere realizzati più tirocini per lo stesso profilo professionale ma ogni singolo soggetto ospitante non può realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante.
Limiti Numerici. II soggetto ospitante può realizzare tirocini nei l imiti numerici secondo le previsioni di legge. Per le aziende che svolgono la loro attività nella Regione Sicilia, è quanto previsto dall’art. 68 delle L.R. 9/2013, e precisamente:
La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare.
Indennità di Partecipazione. Al tirocinante è corrisposta, da parte del soggetto ospitante (azienda), una indennità per la partecipazione al tirocinio non inferiore a 300 euro lordi mensili che può essere corrisposta solo al raggiungimento minimo del’10% mensile del percorso formativo. Nel caso di lavoratori percettori di una forma di sostegno al reddito, in quanto percettori di ammortizzatori sociali, non viene corrisposta alcuna indennità. L’indennità percepita è assimilata fiscalmente a reddito da lavoro dipendente ma non incide sullo stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
La indennità corrisposta non è soggetta a contribuzione Inps.