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Unimpresa Caltanissetta-Enna: al via tirocini formativi

Redazione

Unimpresa Caltanissetta-Enna: al via tirocini formativi

Dom, 19/06/2016 - 10:04

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Happy studentsCALTANISSETTA – Al fine di venire incontro alle richieste sempre più pressanti delle aziende, di come poter risparmiare sul costo del lavoro, e di rispondere alle esigenze di possibile inserimento di giovani nel mondo del lavoro,abbiamo stretto una collaborazione con il Delegato della Fondazione Consulenti per il Lavoro che tra le tante attività risponde alle problematiche sopra richiamate, attraverso l’instaurazione di Tirocini Formativi.

Il Tirocinio si configura quale intervento in seno al quale è prevista una attività formativa, che non costituisce rapporto di lavoro subordinato ed è finalizzata a favorire l’acquisizione di competenze mediante una concreta esperienza lavorativa. L’attivazione del tirocinio ed il relativo regolare svolgimento attengono ad un soggetto promotore, da ritenersi terzo (la Fondazione) rispetto al soggetto ospitante (azienda) e al tirocinante (giovane in cerca di lavoro), tenuto ad attuare precise regole scaturenti dalla convenzione espressamente stipulata tra il soggetto promotore e il datore di lavoro ospitante, pubblico o privato.

Il soggetto promotore, anche di concerto con il soggetto ospitante, provvederà ad assicurare contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi del tirocinante secondo le modalità stabilite dalla convenzione.

Tipologie di Tirocini. Si ritiene opportuno evidenziare che le tipologie di tirocinio attivabili sono le seguenti: a) tirocini formativi e di orientamento. Sono destinati ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi dall’attivazione e sono finalizzati a facilitare le scelte professionali e la occupabilità nel periodo di transito scuola lavoro attraverso una prima esperienza nel mondo del lavoro.

  1. Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro. Sono destinati a soggetti inoccupati o disoccupati od a lavoratori in mobilità o cassa integrazione, in tal caso sulla base di specifici accordi inerenti le misure di politiche attive del lavoro collegate al beneficio degli ammortizzatori sociali.
  1. Tirocini di orientamento e/o di inserimento o reinserimento al lavoro. Sono destinati a soggetti con disabilità ai sensi della legge n. 68/ 99, a soggetti svantaggiati ai sensi della legge n. 38l/91, a soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria e a soggetti in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art.18 del D.L.vo 286/98.
  1. Tirocini estivi di orientamento. Sono destinati a giovani e adolescenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o istituti scolastici superiori sia che abbiano assolto l’obbligo scolastico sia che siano ancora all’obbligo di istruzione e formazione. Questa tipologia di tirocinio è attivabile esclusivamente nel periodo estivo di sospensione dell’attività scolastica ed è finalizzata ad agevolare le scelte professionali attraverso l’acquisizione di esperienze e competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Durata del Tirocinio. Per ogni tipologia di tirocinio è prevista una durata massima comprensiva di eventuali proroghe:

  • non superiore a mesi 6 nel caso di cui alla lett.a);
  • non superiore e mesi 12 nel caso di cui alla lett.b);
  • non superiore a mesi 12 nel caso di cui alla lett.c) e con la possibile prosecuzione fino a 24 mesi per le ipotesi di disabilità ex DPCM del 13/01/2000;
  • non superiore a mesi 3 nel caso di cui alla lett. d)

Ogni soggetto promotore non può attivare più di un tirocinio nei confronti dello stesso tirocinante con lo stesso o analogo progetto formativo.

Soggetto Ospitante. Il soggetto ospitante (azienda) è tenuto a garantire che le attività del tirocinante siano coerenti con il piano formativo.

In particolare il soggetto ospitante deve:

  1. essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
  1. essere in regola con la normativa di cui alla legge 68/99;
  1. non avere effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio;
  1. non avere fruito di cassa interazioni guadagni anche in deroga per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio.

Possono essere realizzati più tirocini per lo stesso profilo professionale ma ogni singolo soggetto ospitante non può realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante.

Limiti Numerici. II soggetto ospitante può realizzare tirocini nei l imiti numerici secondo le previsioni di legge. Per le aziende che svolgono la loro attività nella Regione Sicilia, è quanto previsto dall’art. 68 delle L.R. 9/2013, e precisamente:

  1. a) datore di lavoro con non più di cinque dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato, due tirocinanti;
  1. datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, a tempo indeterminato e/o determinato, non più di quattro tirocinanti;
  1. datore di lavoro con ventuno o più dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato, tirocinanti in misura non superiore al venti per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità

La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare.

Indennità di Partecipazione. Al tirocinante è corrisposta, da parte del soggetto ospitante (azienda), una indennità per la partecipazione al tirocinio non inferiore a 300 euro lordi mensili che può essere corrisposta solo al raggiungimento minimo del’10% mensile del percorso formativo. Nel caso di lavoratori percettori di una forma di sostegno al reddito, in quanto percettori di ammortizzatori sociali, non viene corrisposta alcuna indennità. L’indennità percepita è assimilata fiscalmente a reddito da lavoro dipendente ma non incide sullo stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

La indennità corrisposta non è soggetta a contribuzione Inps.

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