“Non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, sino ad un “intervento normativo di armonizzazione”, le modifiche apportate all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori dalla legge 92/2012, la cosiddetta riforma Fornero, “con la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma”. E’ quanto scrive la sezione lavoro della Cassazione, nella sentenza depositata oggi con la quale affronta il tema dei licenziamenti nel settore pubblico.