ROMA – Nei licenziamenti del pubblico impiego si applica ancora l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e non la disciplina prevista dalla legge Fornero. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. La sentenza n. 11868 della Sezione Lavoro è stata depositata oggi. La decisione è stata assunta “all’esito di un’approfondita e condivisa riflessione”, specifica un comunicato della Corte di Cassazione.
“Non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, sino ad un “intervento normativo di armonizzazione”, le modifiche apportate all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori dalla legge 92/2012, la cosiddetta riforma Fornero, “con la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma”. E’ quanto scrive la sezione lavoro della Cassazione, nella sentenza depositata oggi con la quale affronta il tema dei licenziamenti nel settore pubblico.