CALTANISSETTA – L’inconcepibile categoria degli Ausiliari del Traffico (meglio posteggiatori), frutto di politiche clientelari (per lo più sprezzanti delle sacrosante lamentele di una cittadinanza indignata), totalmente ignoranti delle regole del Codice della Strada e finanche del Codice Penale (ho visto con i miei occhi elevare sanzioni a veicoli ancora coperti dal pagamento, ho assistito all’insolenza gratuita verso cittadini, strapazzati solo perché umilmente domandavano un chiarimento per un’ingiusta sanzione che oltretutto comporta nel pagamento grandi perdite di tempo, ho assistito a pagamenti diretti del ticket in barba ad ogni forma di legalita’); gli ausiliari del traffico, dipendenti privati della concessionaria, che hanno significativi incentivi a fare più mini-multe possibili, non si rendano neppure conto di quel che fanno di giuridicamente erroneo o ingiusto, di quali siano compiti e poteri loro affidati dalla Legge Bassanini, istitutiva di una categoria ibrida da sopprimere: l’ausiliare della sosta non dà l’affidabilità del vigile urbano; oltretutto, come insegna il Suprema Corte che ha rigettato il ricorso per cassazione del PM avverso la sentenza di non doversi procedere perchè il fatto non sussiste emessa dal Gip di Torino in fattispecie di falso, l’ausiliare del traffico non riveste la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, in quanto la sua attività è circoscritta dall’art. 17, comma 132, l. n. 127/1997, così come interpretato dall’art. 68, l. n. 488/1999, alle funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni in materie di sosta all’interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi. Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza 43363/13; andrebbe potenziata, quindi, la Polizia Municipale in un sistema in cui l’importanza dell’ente Comune va privilegiata, in special modo se le Province verranno effettivamente soppresse.
Probabilmente la responsabilità più che a questi individui tendenzialmente inidonei al rapporto con il pubblico degli utenti e decisamente mandati allo sbaraglio, che girano come avvoltoi attorno alle nostre automobili, danneggiando anche il commercio ed i servizi, va a chi malamente li ha selezionati ed a chi per nulla li ha indottrinati.
Purtroppo, l’introduzione e l’esistenza dell’assurdo contributo unificato, che per lo più ammonta ad importo assimilabile a quello in contestazione, rende il cittadino un suddito sprovvisto di rimedi, alla mercé del potere costituito.
Finalmente ora pare profilarsi all’orizzonte un bagliore di legalità nel martoriato settore delle multe a proposito della plateale illegittimità delle sanzioni relative all’insufficiente pagamento per la sosta sulle aree blu.
“Niente multa per chi sosta oltre l’orario pagato sulle strisce blu. Lo ha confermato il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, facendo chiarezza sui dubbi interpretativi sollevati da molti Comuni. Il ministero dei Trasporti «ha ripetutamente espresso nel tempo il parere che, nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisca violazione di una norma di comportamento, ma configuri unicamente una “inadempienza contrattuale. Pertanto, nei casi di pagamenti in misura insufficiente, l’inadempienza implica il saldo della tariffa non corrisposta».
«Niente multa insomma, perché in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo».
Se, si è versato un importo che corrisponde ad una frazione di tempo, i concessionari non possono più multare, ma richiedere l’importo differenziale non corrisposto. Faccio, infine, rilevare che i concessionari, tramite gli Ausiliari della sosta, multano persino in presenza dell’automobilista, invece di invitarlo (sottolineo: con le buone maniere!) a saldare il residuo non corrisposto in ipotesi di pagamento in misura insufficiente. Tale arrogante atteggiamento costringe il malcapitato ad una lunga fila alle Poste o altrove. Queste sono angherie belle e buone inflitte a chi, con le proprie tasse, tiene ancora in piedi questo sistema.
Infine, se è vero che l’art. 7 comma 8 del Codice della strada prevede l’obbligo, in capo al conducente, di esporre il ticket di sosta nelle apposite aree destinate a parcheggio, è altrettanto vero che lo stesso Codice prevede l’obbligo, a carico dell’ente locale, di predisporre aree di parcheggio gratuite laddove ci sono zone di sosta a pagamento.
Sono illegittime quindi le contravvenzioni elevate a carico di chi non ha esposto il ticket in un aria di parcheggio a pagamento se mancano aree di parcheggio “free”, contestando sia la mancanza nella zona di spazi gratuiti adibiti a parcheggio, sia l’assenza di specifica delibera comunale che qualifichi l’area tra quelle esenti da tale obbligo (ad esempio area urbana di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale).
Come organizzazione, a tutela delle attivita’ produttive che rappresentiamo, impugneremo la regolamentazione dei parcheggi a pagamento chiedendo l’abolizione delle strisce blu su tutto il territorio comunale.
Invitiamo l’amministrazione comunale a tutelare i propri cittadini da vessazioni operate da concessionari che gestiscono gli stalli a pagamento.
Il direttore
Michele Giarratano