L’opinione dell’avvocato Immordino: “Sforamento del patto di stabilità e riduzione dell’indennità agli amministratori locali. La restituzione non è sempre dovuta”

lega1CALTANISSETTA – Negli ultimi mesi diversi amministratori locali hanno richiesto alle rispettive amministrazioni la restituzione delle somme decurtate alle loro indennità a causa dello sforamento del patto di stabilità negli anni precedenti.

Qualche ente sta procedendo alla restituzione, sull’assunto che la sentenza 219/2013 della Corte costituzionale abbia dichiarato illegittimo il taglio del 30% delle indennità degli amministratori degli enti locali che abbiano violato gli obblighi di sana gestione finanziaria imposti dal patto.

In realtà la Corte non ha dichiarato illegittima in sé la decurtazione degli emolumenti degli amministratori locali, ma ha sancito che non possono applicarsi alle regioni ad autonomia differenziata le sanzioni previste dall’art.7 del d.lgs.149/2011, tra cui l’obbligo per gli enti locali che abbiano sforato il patto di stabilità di rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni degli amministratori locali con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Ad essere illegittimo, dunque, non è il taglio dell’indennità, ma la fonte che lo prevede: l’art 7 del d.lgs.149/2011, nella parte in cui impone anche alle regioni a statuto speciale una disposizione attuativa del federalismo fiscale che non può trovare applicazione diretta nel loro territorio.

La pronuncia di illegittimità, pertanto, non coinvolge le altre disposizioni che a vario titolo hanno in questi anni previsto sanzioni a carico dei comuni che hanno violato i parametri di sana gestione finanziaria e dei loro amministratori, come ad esempio l’art 1, comma 120 della legge 220/2010 (Finanziaria 2011), che impone agli enti locali che nell’anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno di rideterminare le indennità` di funzione e i gettoni di presenza degli amministratori “con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008”.

Questa norma non è stata inficiata da alcuna pronuncia di illegittimità costituzionale, ed è pienamente applicabile anche alle regioni a statuto speciale, perché emanata dal legislatore statale nell’esercizio della sua competenza in materia di sanzioni relative alla violazione del patto interno di stabilità.

Molti comuni hanno proceduto alla riduzione delle indennità dei loro amministratori sulla base di queste norme, sicché la restituzione delle somme decurtate non è dovuta, e qualora venga concessa costituisce una illegittima forma di depauperamento del patrimonio comunale, che può dar luogo a responsabilità erariale.

Avv. Dario Immordino

Dottore di ricerca in diritto comunitario ed interno

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