Italia Nostra: no ad ambiguità o a nuovi condoni edilizi in Sicilia

images (3)CALTANISSETTA – Lo scorso 31 gennaio 2014, l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Mariella Lo Bello, ha emanato una circolare (la n. 2 del 2014) che prescrive ai Comuni e alle Province, ma anche a tutti gli altri enti chiamati a esprimersi sulle richieste di condono, di “attenersi ai criteri interpretativi dati dal Consiglio di giustizia amministrativa”. “Nella fattispecie – continua la circolare – i suddetti Enti dovranno istruire le pratiche di sanatoria edilizia ex legge n.326/2003 ancora non esitate con provvedimento definitivo, acquisendo, o richiedendo agli istanti il nulla-osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo c. d. relativo. Corre l’obbligo dover precisare che le predette conclusioni non possono che operare per le istanze di condono edilizio già presentate nei termini fissati con il citato D.L. n. 296/2003 come convertito con legge n. 326/2003, trattandosi esclusivamente di un indirizzo interpretativo di norme statali e regionali già vigenti in Sicilia”.

Secondo l’ultimo report sull’abusivismo in Sicilia, negli ultimi 30 anni sono stati perpetrati oltre 770 mila abusi, più di 30 mila all’anno. Cifre, dati impressionanti. Dopo la circolare del 31 gennaio 2014, di fatto gli abusivi tornano a sperare. E sono tanti. Sono quelli che prima del 2003 hanno costruito in zone a rischio idrogeologico, o sotto vincolo di tutela paesaggistica. Va anche detto che alcune amministrazioni come il Comune di Palermo, già prima della pubblicazione della circolare dell’assessore regionale Lo Bello, hanno votato ordini del giorno per riaprire l’esame delle pratiche sulla sanatoria del 2003.

La Commissione Ambiente dell’Assemblea regionale siciliana, intanto, ha iniziato la discussione sul disegno di legge n. 696/2014, presentato dal Movimento 5 Stelle, per sbarrare la strada all’inevitabile riesame di migliaia di pratiche relative ad abusi edilizi commessi in Sicilia. “Ho avuto – dice Giampiero Trizzino, presidente M5S della stessa commissione – il via libera dal presidente Giovanni Ardizzone. Se il ddl dovesse essere approvato potrebbe approdare prestissimo in aula. Bisogna fare in fretta, il rischio è infatti che altri comuni seguano l’esempio di Palermo e diano il via libera al riesame di migliaia di pratiche, che, alla luce di una discutibile interpretazione di un parere del Cga, potrebbe stravolgere il volto dell’Isola e sanare abusi ovunque”. E aggiunge: “Se il Governo Crocetta non ritira subito la circolare che estende le istanze di condono edilizio presentate anche agli immobili delle aree vincolate, siamo pronti a una mozione di censura per l’assessore all’Ambiente Mariella Lo Bello. Quella circolare è un vero e proprio attentato al paesaggio, allargare le maglie è gravissimo e se accade con una circolare è ancora più grave”. Il testo dei 5 Stelle siciliani, composto di pochi articoli, mira a dissipare le ambiguità interpretative. Ad ogni modo, un’accusa  smentita dall’assessore regionale Lo Bello, che in una nota ha spiegato come la circolare si limitasse a prendere atto del parere del Cga, e invitava i Comuni siciliani a chiedere pareri alle autorità competenti, per evitare alla Regione il pagamenti di onerosi ricorsi da parte dei cittadini.

Che dire? A noi pare che con la circolare diramata dall’assessorato regionale al Territorio e Ambiente Lo Bello, che deriva da uno specifico pronunciamento del Consiglio di giustizia amministrativa, il Governo della Regione di fatto eluda alcune precise indicazioni espresse, negli anni passati, dal Commissario dello Stato. La materia del condono edilizio implica, come è noto, anche aspetti di carattere penale o che attengono ai diritti soggettivi, e non può pertanto essere affidata ad una semplice circolare, trattandosi di argomenti di esclusiva competenza della Stato. In passato il Commissario dello Stato aveva già impugnato, nel 2006 e nel 2011, due disegni di legge di condoni edilizi regionali, che tentavano di estendere gli effetti della sanatoria nazionale, applicandola in Sicilia anche alle aree vincolate. Operazioni legislative sempre prontamente e inesorabilmente bocciate dal Commissario dello Stato, in virtù del principio, ribadito dalla Corte Costituzionale, secondo il quale la materia del condono edilizio esula dalla competenza esclusiva delle Regioni, che sono tenute ad applicare la legge nazionale.

Noi di Italia Nostra, al fine di evitare pericolose ambiguità e contraddizioni, eventuali, nuovi condoni edilizi, condividiamo la posizione assunta dal Movimento 5 Stelle e da altre associazioni ambientaliste. Forte è in noi la consapevolezza di quanto rilevanti siano i danni prodotti, nella nostra Isola, nel nostro Paese, dall’abusivismo, insieme al rafforzarsi di una giurisprudenza che ha ribadito sempre più decisamente il dettato dell’art. 9 della Costituzione, che impone a tutti gli organi dello Stato la tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e naturalistico.

Di certo è tempo per porre in essere, pienamente, il Piano territoriale paesaggistico regionale. Di certo è tempo per una nuova legge urbanistica.  Di certo, è tempo che la Sicilia prenda definitivamente le distanze da un sistema economico-politico vecchio e opaco e che si basa sul saccheggio del patrimonio storico, artistico e paesaggistico e che ritiene ancora l’edilizia, o l’industria petrolifera, un volano per l’economia dell’Isola. E’ necessario, fondamentale, invece, immaginare, ripensare, porre in essere nuovi obiettivi politici e programmatici e valorizzare la straordinaria, peculiare ricchezza umana, paesaggistica e culturale dell’Isola. Alla luce del sole.

Leandro Janni – Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia

          ALLEGATO

Atti parlamentari           Assemblea regionale siciliana

XVI Legislatura               Documenti: disegni di legge e relazioni         Anno 2014

            (n. 696)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal deputato: Trizzino, Cancelleri, Cappello, Ciaccio, Ciancio, Ferreri, Foti, La Rocca, Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa, Tancredi, Zafarana, Zito

29 gennaio 2014

Disposizioni interpretative dell’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004 n. 15

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RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli Colleghi,

il presente disegno di legge mira ad introdurre una norma interpretativa dell’articolo 32 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 e ss.mm.ii.

Il condono, in diritto, è un provvedimento emanato dal legislatore o dal governo, tramite il quale i cittadini che vi aderiscono possono ottenere l’annullamento, totale o parziale, di una pena o di una sanzione.

Si tratta, molto spesso, di un espediente di cui si avvale la politica al fine di ottenere un immediato e consistente afflusso di denaro nelle casse pubbliche, chiudendo così un occhio davanti alle violazioni di legge commesse dai privati cittadini.

Il condono edilizio, la cui disciplina è contenuta nella L. 47/1985, nella L. 724/1994 ed infine nella L. 326/2003,  è stato utilizzato in Italia per ben tre volte negli ultimi 30 anni.

La Regione Siciliana ha recepito la normativa del 1985 sul condono edilizio con la L.R. n. 37/1985,  mentre la n. 326/2003 non ha mai costituito oggetto di una specifica legge regionale, essendo solo richiamata in termini generali dall’art. 24 della L.R. 15/2004.

Dubbi interpretativi sono sorti in ordine alla possibilità di sottoporre a sanatoria immobili costruiti in violazione dei vincoli di inedificabilità relativa, sia in ragione delle modifiche apportate dalla L. 326/2003 al testo della precedente normativa (quella del 1985), sia in ragione delle disposizioni dell’allegato 1 della stessa legge n. 326/2003.

Per tale ragione la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24647/2009, si è pronunciata interpretando la normativa nazionale nel senso di ritenere esclusi da sanatoria tutti quegli immobili costruiti ex novo non solo nelle aree in cui insiste un vincolo di inedificabilità assoluta, ma anche in quelle aree in cui grava un vincolo di inedificabilità relativa; ha, inoltre, precisato che per queste ultime gli unici interventi sanabili ai sensi della L. 326/2003 sono gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1, quali restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), che siano conformi agli strumenti urbanistici (abusi formali), e previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

Nonostante la suindicata interpretazione della Corte di Cassazione, la Regione siciliana, ha recepito in maniera non del tutto chiara la normativa nazionale creando non poca confusione sia agli addetti ai lavori che al privato cittadino.

Tale caos normativo ha determinato, in seguito al ricorso straordinario presentato da un privato cittadino al Presidente della Regione, l’emanazione di un parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nel gennaio 2012.

Tale pronuncia, ponendosi in netta antitesi con la linea interpretativa espressa dalla Corte di Cassazione, afferma che in Sicilia le novelle normative introdotte dalla L.326/2003 non possono essere applicate, atteso che le stesse non sono compatibili con le modifiche formali e sostanziali, operate dal legislatore regionale nel recepimento della disciplina nazionale sia del 1985 che del 2003.

Dunque, la pronuncia del CGA, così come formulata, determinerebbe in Sicilia la concreta possibilità di ottenere la concessione in sanatoria per una molteplicità di immobili abusivi, ove si realizzassero tutte le condizioni stabilite dalla L.R. n. 37/1985, ancora vigente.

E’ noto, infatti, che secondo l’ultimo report sull’abusivismo edilizio della Regione siciliana, negli ultimi trent’anni sono stati perpetrati oltre 770 mila abusi sul territorio siciliano, seguendo una media agghiacciante di 30 mila casi all’anno. Il dato è ancora più allarmante se si considera che il rapporto dell’assessorato si riferisce solo ai casi denunciati.

Per tale ragione, appare necessario rendere più chiara e netta l’applicazione nel territorio regionale delle disposizioni di cui all’art. 32 D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 e ss.mm.ii.

Il presente disegno di legge reca una norma interpretativa con l’obiettivo di risolvere l’incertezza normativa sopra rappresentata, chiarendo che oggetto di sanatoria saranno solo gli interventi edilizi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di opera abusiva di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 della legge 24 novembre 2003 n. 326, che siano conformi agli strumenti urbanistici, e previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

Saranno, dunque, escluse tutte le nuove costruzioni realizzate in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio in zone assoggettate ad uno dei vincoli di cui all’art. art. 32 della n. 326/2003.

Ciò al fine di evitare il via libera alle decine di migliaia di domande di sanatoria per abusi commessi nel territorio regionale.

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Art. 1

Applicazione

1. La presente legge, nel rispetto dello Statuto siciliano, dell’ordinamento nazionale ed europeo, disciplina l’applicazione nel territorio regionale delle disposizioni di cui all’articolo 32 Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 e ss.mm.ii.

Art. 2

Norma di recepimento

1. L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004 n. 15 si intende come norma di recepimento dell’art 32 decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 e ss.mm.ii.

Art. 3

Norma interpretativa

1. L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, si interpreta nel senso che possono ottenere la sanatoria, nel rispetto di quanto previsto dai commi 25, 26, 27 dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e sue modifiche ed integrazioni, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gli interventi edilizi di minore rilevanza corrispondenti alle tipologie di opera abusiva di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 della legge 24 novembre 2003 n. 326, che siano conformi agli strumenti urbanistici, e previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

2. Si devono intendere escluse tutte le nuove costruzioni realizzate in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio in zone assoggettate ad uno dei vincoli di cui all’articolo 32 decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326

Art. 4

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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