Sicilia: Commissario Stato impugna legge incompatibilità

PALERMO – In particolare, nell’impugnativa si censura la lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 del disegno di legge, che prevede l’ineleggibilità’ alla carica di deputato regionale per chi abbia un ruolo di rappresentante legale, dirigente o funzionario delle società ed enti di diritto privato ai quali la Regione partecipa; il comma 2 del medesimo articolo, che estende l’ineleggibilità’ a rappresentanti, amministratori, dirigenti o funzionari di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godano di contributi da parte della Regione, e a dirigenti o funzionari dipendenti della Regione. Lo stesso comma 2 ora impugnato introduce pura una specifica causa d’ineleggibilità ed incompatibilità, limitata al settore della formazione professionale, riguardante soci, legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, funzionari e consulenti di società od enti che fruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo per lo svolgimento di attività formative o che siano titolari di appalti per forniture e servizi per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione. Il commissario rimarca che in base alla Costituzione “l’eleggibilità’ è la regola e l’ineleggibilita’ l’eccezione”, e che “le restrizioni del contenuto di tale diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale in base alle regole della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione. Sicché -rileva ancora il prefetto Aronica- per stabilire se l’ipotesi d’ineleggibilità o incandidabilita’ è legittima, occorre valutare se essa sia indispensabile per assicurare la salvaguardia di detti valori, se sia proporzionata al fine perseguito o se, invero, essa non finisca piuttosto per alterare i meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica”.

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