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La Corte d’Appello di Caltanissetta condanna un papà. La Cassazione:”l’assegno di mantenimento in ritardo non e’ reato”

Redazione

La Corte d’Appello di Caltanissetta condanna un papà. La Cassazione:”l’assegno di mantenimento in ritardo non e’ reato”

Mer, 04/07/2012 - 22:06

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CALTANISSETTA – Un uomo è condannato, in primo e secondo grado, per essersi sottratto agli obblighi di assistenza familiare nei confronti del figlio minorenne. Non aveva versato, per cinque mesi, l’assegno di mantenimento dovuto. Il reato non è dichiarato estinto dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, nonostante la remissione di querela da parte della madre, in quanto procedibile d’ufficio in ragione della minore età del figlio. L’uomo fa ricorso in Cassazione, dicendo che la sua  condotta ritenuta reato (art. 570 codice penale) sarebbe consistita solamente nell’omesso versamento dell’assegno di mantenimento, dovuto solo ad un momentaneo disagio economico e non alla volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla famiglia. In effetti, osserva la Cassazione, il ritardo dei pagamenti risultante dai documenti prodotti in giudizio dalla difesa non corrisponde alla condotta contestata nel capo di imputazione, secondo cui il ricorrente avrebbe del tutto omesso i pagamenti. Ciò constatato, la sentenza di condanna finirebbe con l’ affermare che il reato contestato è integrato anche con il solo ritardo nei versamenti. Secondo la Cassazione, la condotta richiesta dalla norma incriminatrice in parola non è integrata da qualsiasi inadempimento – differenziandosi dal’inadempimento anche non grave rilevante in sede civile – ma deve comunque essere sorretta dall’elemento psicologico del dolo. Inoltre, da un punto di vista oggettivo, l’inadempimento penalmente rilevante deve essere serio e sufficientemente protratto nel tempo, in modo tale da «incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire». Dato che il ricorrente ha solamente ritardato alcuni versamenti, per giunta per un breve lasso di tempo, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio nella parte relativa alla condotta in danno del figlio minore, perché il fatto non costituisce reato.(fonte La Stampa.it)