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Curiosità: cade per colpa di una buca a Caltanissetta, il risarcimento è parziale

Redazione

Curiosità: cade per colpa di una buca a Caltanissetta, il risarcimento è parziale

Lun, 11/06/2012 - 17:49

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CALTANISSETTA – La distrazione può costare cara se il risultato è una caduta per strada e una richiesta di risarcimento danni. Il Tribunale di Caltanissetta, con una sentenza del 12 aprile, ha stabilito che la disattenzione può influenzare il risarcimento, rendendolo solo parziale.

Nel caso di specie una donna, camminando sul manto stradale, aveva incontrato una buca che l’aveva fatta inciampare e finire a terra. La ricorrente, che aveva riportato un trauma alla spalla, si era rivolta al giudice per chiedere il riconoscimento del danno al Comune, ipotizzandone la responsabilità. Secondo il legale della signora, infatti, sulla base dell’articolo 2051 del Codice Civile, ciascuno è responsabile del danno provocato da ciò che ha in custodia. La strada dove la donna era capitolata era all’interno del centro abitato, dove si svolge il mercato rionale, pertanto, secondo la ricorrente, l’amministrazione locale era in condizione di controllare il manto operando i giusti interventi di manutenzione.
Il Tribunale di Caltanissetta, tenendo in considerazione lo stesso articolo del Codice Civile, ha ricordato la previsione di esclusione di responsabilità. Questa è strettamente connessa alla nozione di caso fortuito. Se un fattore estraneo, con caratteri di eccezionalità e straordinarietà, contribuisce al danno, la responsabilità di chi ha la custodia della cosa che provoca l’evento offensivo può essere messa in discussione. L’ordinamento vuole che in questo caso sia il danneggiato ad avere l’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto causale tra la cosa e il danno; il custode, invece, deve individuare e provare l’agente esterno. Tra gli elementi imprevedibili, però, rientra anche la condotta colposa del danneggiato. Se chi chiede il risarcimento ha subito un danno anche a causa della propria condotta, la responsabilità del custode è attenuata.
La ricorrente, secondo il giudice, avrebbe dovuto notare il dislivello presente sulla strada: l’orario dell’incidente – avvenuto di mattina, quando vi era luce – la visibilità dell’ampia buca e il fatto che la donna si muovesse a velocità ridotta, poiché a piedi, costituiscono condizioni tali per cui, prestando attenzione al manto, la caduta poteva essere evitata. La sentenza ha così dato il concorso di colpa alla danneggiata e al Comune: le due parti dividono la responsabilità, ognuna ha il 50%, di conseguenza anche la quantificazione del risarcimento sarà suddivisa nelle stesse percentuali.
A gennaio la Corte di Cassazione aveva affermato lo stesso principio: ogni cittadino ha l’obbligo di muoversi con prudenza, in caso di caduta, se la colpa è personale, non si può chiedere risarcimento al custode della cosa che ha provocato direttamente il danno.