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Sicilia, il commissario dello stato impugna proroghe contratti lavoro enti

Redazione

Sicilia, il commissario dello stato impugna proroghe contratti lavoro enti

Mer, 27/11/2013 - 14:14

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PRECARIPALERMO -Il commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato, per violazione degli articoli 3, 51, 97, 117, secondo comma lett. l) e terzo comma e 81, quarto comma della Costituzione, l’art.4 del disegno di legge n.579-607 stralcio I-623 “Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno 2013. Disposizioni varie”, approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 novembre 2013, concernente l’interpretazione autentica dell’art.38 della L.R. 9/2013 in materia di proroghe di contratti di lavoro a tempo determinato presso enti strumentali della Regione (Cefpas, Enti parco, Camere di Commercio e gestioni separate dei soppressi consorzi Asi presso l’Irsap).

La norma censurata stabiliva che “ai fini dell’applicazione dell’articolo 38 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, nei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 si intendono compresi i contratti di lavoro a tempo determinato assistiti da proroga sino al 31 dicembre 2012”. Una norma per il commissario dello Stato, che “vorrebbe imporre un ampliamento indefinito ed indefinibile della platea dei destinatari della prosecuzione del rapporto di lavoro”, configurando “un ingiustificato privilegio in favore di determinati soggetti, di cui si consoliderebbe la condizione di precariato, alimentando l’aspettativa di una futura stabilizzazione”, in contrasto anche con le norme in tema di buon andamento ed imparzialita’ della pubblica amministrazione e di selezione pubblica in condizione di eguaglianza per l’accesso ai pubblici uffici. Peraltro, non si quantificano la spesa derivante e le risorse finanziarie necessarie”.

L’articolo 38 della richiamata legge regionale 9, invece, autorizzava la prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2013 soltanto per coloro i quali avessero un rapporto di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, in conformita’ con il legislatore statale. Tale disposizione prevede che oggetto di proroga possano essere esclusivamente i contratti di lavoro subordinati a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012 che superavano il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato. Il legislatore regionale, quindi, nell’inserire tra i vari significati possibili della norma statale anche i contratti di lavoro “assistiti”, “per taluni enti pubblici amplia l’elenco dei soggetti destinatari della disposizione, beneficiari della proroga”. La disposizione consentirebbe pertanto “l’instaurarsi ‘ope legis’ di nuovi rapporti di lavoro subordinato con soggetti che in passato hanno prestato servizio con la pubblica amministrazione, non tenendo in alcun conto sia le necessarie ordinarie procedure di selezione pubblica anche per rapporti di breve durata, sia le reali esigenze operative degli enti parco che, per ricorrere all’utilizzo di contratti di lavoro flessibile, dovrebbero dimostrare l’esistenza di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale”.